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Accesso tramite strumenti informatici

I cittadini possono ottenere copia dei documenti amministrativi e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale mediante strumenti informatici.

Dove Rivolgersi
Ogni Area Funzionale del Comune ha un proprio responsabile del procedimento di accesso, in mancanza di specifica delega tale responsabile corrisponde al Responsabile dell'Area stessa. Occorre pertanto rivolgersi all'Ufficio competente per materia.

Chi può fare la richiesta
In conformità dell'art. 22 della legge 241/1990, il diritto di accesso a documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Possono presentare richiesta di acceso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento o del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del Comune, in conformità agli artt. 9 e 10 del T.U. approvato con Dec. Leg.vo n. 267/2000, possono accedere agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale: a) tutti i cittadini residenti nel Comune dotati di capacità di agire; b) i rappresentanti delle associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune; c) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991; d) i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986; e) i rappresentanti delle associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale; f) i rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

Modalità di richiesta
Il diritto di accesso per ottenere mediante strumenti informatici copia di ogni rappresentazione grafica, fotografica elettromagnetica o di qualunque altra specie di contenuto di atti e provvedimenti dell'Amministrazione comunale, anche interni, da essa formati o comunque utilizzati, può essere esercitato in via informale o formale.
Tale accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

L'accesso informale avviene mediante richiesta anche verbale all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando: a) le proprie generalità o i propri poteri rappresentativi; b) gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano la individuazione; c) l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, d) specificare la motivazione della richiesta nonché l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti tramite l’accesso; e)  escludere l’utilizzo dei documenti per scopi emulativi.

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale, il richiedente è invitato a presentare al comune richiesta di accesso in via formale, utilizzando gli appositi stampati predisposti dall'ente (modello doc - pdf). L'interessato può sempre presentare richiesta di accesso in via formale, indipendentemente dal fatto che abbia presentato o meno una richiesta di accesso in via informale.

La richiesta di copie autentiche deve essere specificata ed il rilascio è soggetto all'imposta di bollo nelle misure di legge.

Iter e Tempi
La richiesta di accesso formale è protocollata e ne viene rilasciata ricevuta all'interessato.
Il responsabile del procedimento di accesso valuta la richiesta rispetto al suo contenuto ed ai requisiti sopra indicati, può richiedere integrazioni nel caso ne rilevi la necessità.
Lo stesso responsabile può disporre il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso. Il provvedimento deve essere motivato specificando la norma di legge o la categoria di documenti sottratti all'accesso o le circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta (il rifiuto, l'esclusione, la limitazione e differimento dell'accesso, la tutela delle privacy, sono disciplinati dagli artt. da 19 e seguenti del Regolamento Comunale del diritto di accesso.
L'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici è consentito qualora venga salvaguardata la distruzione o la perdita accidentale dei dati nonché la divulgazione non autorizzata degli stessi.
Copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti forniti dal richiedente ovvero mediante collegamento in rete ove esistente. L'uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al personale del Comune.
Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatte salve le sospensioni per richiesta di integrazioni alla richiesta originaria.

Contribuzione
Per prendere visione dei documenti richiesti non è richiesta alcuna contribuzione.
Nel caso, dopo la presa visione, si richieda copia dei documenti medesimi, è richiesto solo il rimborso delle spese di riproduzione.

Normativa di riferimento
- Legge n. 241/1990
- Legge n. 675/1996
- D.P.R. n. 352/1992
- D.Lgs n. 267/2000
- D.Lgs n. 445/2000
- Regolamento comunale sul Diritto di Accesso

Note
Il Responsabile del procedimento di accesso, nel caso di accesso formale, fissa un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presa visione della documentazione richiesta.
L'esame del documento è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. ai sensi del 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ovvero richiesta, nello stesso termine, al difensore civico competente per il riesame della suddetta determinazione.

Responsabile del procedimento
Responsabile dell'area funzionale che detiene il documento.

Aggiornata al Novembre 2003

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Pagina aggiornata il 26/01/2009 da admin
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  • Fax: 0573.893737
  • Numero di abitanti: 1.748
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  • Mail: comune@comune.sambuca.pt.it

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