Disciplina delle Locazioni turistiche

Ultima modifica 18 febbraio 2025

Descrizione

Sono locazioni turistiche le locazioni di immobili concessi per brevi o lunghi periodi volte a soddisfare esigenze abitative transitorie per finalità turistiche, senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Ai fini della pubblicizzazione dell'attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast, Residence ecc.).

L’attività di locazione turistica può essere esercitata direttamente oppure indirettamente tramite intermediari quali agenzie immobiliari e property manager.

L’attività può essere svolta in forma non imprenditoriale o in forma imprenditoriale. A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 595 della L. 178/2020, a seguito del superamento, per ciascun periodo d’imposta, del limite dei quattro alloggi, ai fini fiscali scatta la presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale

In base all’art. 64 della L.R.T. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica.

Requisiti degli immobili

Ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R.T. 61/2024, gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

  1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 7 del D.L. 145/2023, tutte le unità immobiliari oggetto di locazione turistica devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano

Forma IMPRENDITORIALE

Competenza del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 8 del D.L. 145/2023 è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.

Si rimanda per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della relativa pratica al sito del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/locazioni-turistiche/

Forma NON IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell’art. 60, comma 1 della L.R.T. 61/2024, chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al Comune, con modalità telematica:

  1. l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
  2. le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  3. le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
  4. le informazioni relative all’attività di locazione.

Dovranno essere comunicate oltre all’avvio della locazione turistica, anche eventuali sospensioni temporanee, variazioni, nonché la cessazione.

ATTENZIONE: La comunicazione riguarda un singolo alloggio locato, pertanto nel caso di locazione turistica di più unità immobiliari, è necessario presentare una comunicazione per ogni distinto alloggio.

Modalità della comunicazione al Comune

La comunicazione avviene tramite la piattaforma regionale "Turismo5". La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura, così come previste dalla Regione Toscana.

Link: https://turismo5pistoia.regione.toscana.it/zul/locazioni/anagrafica_locazioni_toscana.xhtml

L’accettazione della comunicazione in via telematica determinerà il rilascio automatico di un codice utente e di una password provvisoria (da modificare al primo accesso), che consentirà l’uso della piattaforma Turismo5

Obbligo di comunicazione dei flussi turistici

Per assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati sui flussi turistici si dovrà inviare una comunicazione tramite la procedura online sulla piattaforma Turismo5 entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento. Sono previste multe da € 100,00 a € 600,00 per i titolari o gestori che omettono, per più di tre volte nel corso dell'anno solare, di comunicare i dati relativi ai flussi turistici, anche in assenza di movimento, o li trasmettono parzialmente o totalmente non compilati.

Obbligo di comunicazione degli alloggiati

Ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2 del TULPS, come interpretato dall’art. 19-bis del D.L. 113/2018, sul locatore grava l’obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore successive all'arrivo, oppure, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore all'arrivo stesso, tramite il Servizio Alloggiati, previa registrazione. Link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

Codice Identificativo Regionale (CIR)

Sulla piattaforma Turismo5 sarà possibile reperire il proprio Codice Regione (CIR) accedendo alla propria sezione anagrafica.

Obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Ai sensi dell’art. 13-ter, comma 1 del D.L. 145/2023, vige l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), per la identificazione e promozione di ogni singolo alloggio destinato a finalità turistiche. Il codice si ottiene tramite il portale del Ministero del turismo sul sito: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ cliccando su “Ottieni CIN” ed accedendo con Spid o carta d’identità elettronica del titolare e/o legale rappresentante della struttura ricettiva. Il portale guiderà l’utente attraverso una procedura che include un form precompilato con dati già a disposizione degli enti territoriali.

Per informazioni sulle modalità di ottenimento del CIN si vedano:

Per le unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è prevista una sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

Obbligo di esposizione del CIN

Ai sensi dell’art. 13-ter, comma 6 del D.L. 145/2024, chiunque propone o concede in locazione breve e/o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

Normativa