WHISTLEBLOWING (SEGNALAZIONI INTERNE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

Ultima modifica 15 gennaio 2025

Il Whistleblowing e' un istituto giuridico espressamente previsto gia' dalla Legge n.190/2012 e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, di attuazione della direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 del 23 ottobre 2019,   riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni sia del diritto dell'Unione sia delle disposizioni normative nazionali.

Con tale decreto, allo scopo di rafforzare la capacita' della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, oltre ad estendere la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower) che sia venuto a conoscenza di illeciti nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Le disposizioni riguardano sia la tutela riservatezza dell'identita' del segnalante e di eventuali facilitatori, sia la tutela contro eventuali ritorsioni, sia la previsione di misure di sostegno attraverso enti del Terzo settore il cui elenco e' pubblicato presso ANAC.

I soggetti che possono effettuare segnalazioni e ricevere le tutele dell'istituto sono:

  • Il personale dipendente del Comune di Sambuca Pistoiese;
  • I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attivita' a favore del Comune di Sambuca Pistoiese;
  • I volontari e tirocinanti anche non retribuiti del Comune di Sambuca Pistoiese;
  • I lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attivita'  lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere

Le segnalazioni possono riguardare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita'  dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • altri illeciti di cui alla normativa citata.

Per un maggior approfondimento si segnala che ANAC ha recentemente emanato Linee guida in materia. 

Il Comune di Sambuca Pistoiese, oltre a ricevere segnalazioni cartacee, offre la possibilita' di rendere la segnalazione mediante piattaforma online disponibile al seguente link: 

 

Al momento della segnalazione il sistema assegnera' un codice alfanumerico che i segnalanti devono annotare per poter accedere in seguito al portale: comunicare con l'RPCT e ricevere comunicazioni, nonche' verificare lo stato di avanzamento della procedura. Il codice deve essere annotato all'atto della segnalazione perche' non e' replicabile in alcun modo.        

La Tutela della riservatezza e' canone fondamentale che ispira l'intera disciplina ed infatti i primi commi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 24/2023 evidenziano alcune delle tutele riservate ai Whistleblowers:

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identita' della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identita' non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' della persona segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identita'.

 

A seguito della segnalazione l'RPCT provvedera' a:

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
  • mantenere i contatti con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni o chiarimenti;
  • svolgere eventuali approfondimenti necessari a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
  • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

La nuova normativa nell'ottica di tutelare il piu' possibile il segnalante prevede che le segnalazioni con cui si denuncia la presunta commissione di eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione effettuata vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC, che effettuera' gli accertamenti opportuni, irrogando, nel caso di fondatezza della segnalazione, la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile.

Nell'ottica della creazione di valore pubblico partecipato dai dipendenti e percepito dai cittadini si evidenzia come a livello nazionale siano in corso importanti iniziative di sensibilizzazione e sostegno.

In particolare la SNA ha attivato la Comunita' di pratica dei Responsabili della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, importante strumento per la condivisione e lo scambio di esperienze, apprendimento collaborativo e disseminazione di conoscenza in materia di diffusione della cultura della legalita' anche in tema di Whistleblowing. 

Inoltre sempre piu' importante e' il ruolo agito dall'associazionismo in ottica di sostegno ai segnalanti.

E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai whistleblowers misure di sostegno ed  informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Al Seguente link possibile accedere all'elenco delle associazioni che hanno stipulato convenzioni con Anac.

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing