Terre e rocce da scavo

Ultima modifica 11 aprile 2024

SI COMUNICA CHE DAL 1 OTTOBRE 2019, LE PRATICHE INERENTI TERRE E ROCCE DA SCAVO, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.M. N. 72 DEL 10.09.2019, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ON-LINE, PROVVEDENDO AD ACCEDERE PREVENTIVAMENTE MEDIANTE COLLEGAMENTO ALL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE ON-LINE DELL'ENTE  cliccando qui

In caso contrario l'istanza è IMPROCEDIBILE e la comunicazione e/o Scia priva di ogni efficacia.

SI PRECISA CHE LE PRATICHE DI COMPETENZA SOPRA INDICATE PERVENUTE PRIMA DELLA DATA DEL 01.10.2019. SEGUIRANNO IL VECCHIO ITER AMMINISTRATIVO E NON DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TRAMITE IL PORTALE ON-LINE

Il 22 Agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 13 Giugno 2017, n. 120 titolato “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo”.
È importante sottolineare che al di là del regime transitorio, dal 22 agosto c.a. decorre l’abrogazione sia del DM 161/2012 che dell’art. 41, comma 2 e 41bis del Dl 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n. 98.
Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti [non rifiuto], sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Pertanto ora, la produzione di terre e rocce da scavo, prodotte nell'ambito della attività edilizia (Permesso a Costruire, SCIA, CILA, CIL) in cantieri di piccole dimensioni (fino a 6000 mc), è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R. 120 del 13/06/2017.
Le terre e rocce prodotte possono essere trattate come rifiuto o come sottoprodotti, nel primo caso devono essere conferite a discarica autorizzata mentre nel secondo caso possono essere riutilizzate per rimodellazioni riempimenti o avviate al ciclo produttivo.

Quindi chiunque, preveda la realizzazione di scavi con produzione di terre e rocce da scavo che vengono trattate come sottoprodotti, compreso anche il caso in cui siano riutilizzati nello stesso luogo di produzione (ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c del d.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 d.p.r. 120/2017), deve compilare la "dichiarazione di utilizzo" delle terre, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 120/17, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal link a fondo pagina. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al Comune di Sambuca Pistoiese ad alla Agenzia di protezione ambientale competente (ARPAT) della Toscana.
Il trasporto delle terre scavate, qualificate come sottoprodotti, fuori da sito di produzione, è accompagnato dalla specifica modulistica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/17, che può essere scaricata dal link a fondo pagina.
L'utilizzo delle terre scavate in conformità alla dichiarazione ai sensi dell'art. 21, deve essere attestata mediante la "dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 120/17, che può essere scaricata dal link a fondo pagina.

Raccordo con le procedure edilizie, nei casi in cui le terre e rocce prodotte siano trattate come sottoprodotti (non rifiuto):

  • Permesso a Costruire: la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 deve essere depositata contestualmente alla richiesta di permesso;
  • SCIA, Attività libera (CILA e CIL): la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 dovrà essere trasmessa almeno 15 giorni prima del deposito della pratica edilizia, all'interno di quest'ultima dovrà essere indicato gli estremi di trasmissione; in alternativa la dichiarazione potrà essere allegata al deposito della pratica edilizia, con esplicita dichiarazione che i lavori di scavo avranno inizio almeno 15 giorni dopo il deposito.

Altri casi:

  • Le terre e rocce da scavo prodotte, nel caso siano trattate come rifiuto devono essere conferite a discarica autorizzata e gestite con la documentazione prevista per i rifiuti, in tale caso non deve essere compilata la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 120/2017;
  • Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 120/2017, i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in tale caso non deve essere compilata la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 120/2017.

Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale dell'ARPAT della Toscana: Terre e rocce da scavo: produzione e riutilizzo e relativa Modulistica in tema di terre e rocce da scavo    (che si riporta anche di seguito)

MODULISTICA

Una volta avuto accesso al portale on-line comunale (accesso con SPID o CIE o CNS) si dovrà procedere a  SCARICARE LA MODULISTICA DA QUESTA PAGINA DEL SITO COMUNALE e poi una volta compilata procedere con AVVIA PROCEDIMENTO SUE  cliccando qui

E’ possibile poi successivamente alla presentazione anche CONSULTARE LO STATO DEI TUOI PROCEDIMENTI SUE cliccando qui