Certificato di Idoneità alloggiativa
Che cos'è
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Come fare
Il richiedente deve presentare la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, su un apposito modello. Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:
- fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti;
- planimetria catastale dell'alloggio;
- copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio;
- ultimo bollettino pagamento IMU;
- ultimo bollettino pagamentto TARI;
- attestato del pagamento di € 51,65;
- dichiarazione del proprietario.
Sulla domanda dovrà essere opposta un marca da bollo da € 16,00.
L'attestazione di idoneità deve essere ritirata all'ufficio Urbanistica del Comune nei giorni di apertura al pubblico.
Per il ritiro del certificato occorre una ulteriore marca da bollo da € 16.00.
MODULISTICA
- marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta
- marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato al momento del ritiro
- Tariffario diritti di segreteria
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
- sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d)
- vuole dare ospitalità a uno straniero (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7).
Può essere richiesto:
- dal proprietario dell'alloggio
- dall'inquilino del relativo contratto di locazione
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile
REQUISITI OGGETTIVI
Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:
- l’altezza minima dei locali
- l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
- le caratteristiche delle stanze da bagno
- l’isolamento acustico
- la presenza dell’impianto di riscaldamento
- la conformità degli impianti.
Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.
DURATA E CARATTERISTICHE DELL'ATTESTAZIONE
indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Legge n° 40/1998 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DPR 31/08/1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Legge n° 94/2009 Disposizioni in materia di pubblica sicurezza
- Circolare del Ministero dell'Interno n° 7170 del 18/11/2009
- Circolare Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione n° 3 del 17/04/2012
- Decreto Ministero della Sanità 05/07/1975
- Tariffario diritti di segreteria
Dove rivolgersi e quando
- Responsabile: Francesco Arch. Copia
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- Recapiti telefonici: Tel. 0573 893716 interno 5 - Fax 0573 893737
-
Posta elettronica: urbanistica@comune.sambuca.pt.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
- Apertura al pubblico: Mercoledì dalle ore 11 alle ore 13, Sabato dalle ore 10 alle ore 13
- Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco COPIA Tel. 0573/893716 interno 5
- Responsabile adozione atto finale: Arch. Francesco COPIA Tel. 0573/893716 interno 5
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