Autentica di copia

Ultima modifica 13 settembre 2024
Oggetto della prestazione

Attestazione di conformità con l'originale resa in calce alla copia dal funzionario addetto.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Chi può autenticare le copie ?     

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal Pubblico Ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

MODALITA' ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE:

Il D.P.R. n. 445/2000, ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di copie da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, rafforzando ulteriormente le precedenti leggi Bassanini sulla semplificazione e disponendo che, con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cittadino interessato può dichiarare che è conforme all'originale:

  •      la copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
  •      la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
  •      la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.


Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia non autenticata del documento d'identità  (vedi modelli allegati).
La stessa dichiarazione può essere presentata anche ai privati ma con firma autenticata (vedi modelli allegati).

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

L'autentica di copia può essere richiesta da chiunque, anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.

Modalità di richiesta

Verbale.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Rilascio immediato, salvo particolari casi.

Documentazione da presentare

Valido documento di riconoscimento; documento in originale e sua fotocopia riprodotta perfettamente in tutte le sue parti.

Contributi a carico dell'utente

A secondo dell'uso della stessa, possono essere richieste €. 0,26 o €. 0,52 per diritti di segreteria e €. 16,00 per imposta di bollo. Detta imposta può essere assolta applicando apposita marca da acquistare dall'utente.
Per l'autentica di pubblicazioni o documenti composti da più pagine, l'eventuale imposta di bollo è di €. 16,00 ogni quattro facciate.
Sono esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di conformità di copia da presentare alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, per quelle da presentare ai privati l'imposta di bollo viene applicata o meno in base all'uso.

Eventuali note per l'utente

Validità
La validità è illimitata, la copia conforme sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

Note                                                                  
- Vedi anche la scheda sull'AUTOCERTIFICAZIONE
- Con Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2004 è stato chiarito che i Comuni possono rilasciare a soggetti privati attestazioni di conformità di copie fotostatiche di una scrittura privata (atti di natura negoziale, contratti, promesse unilaterali, statuti, atti costitutivi di associazioni e circoli  privati), previa esibizione dell'originale, da esibirsi talvolta per esclusive finalità di tipo privato.
 
Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Aggiornata GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Tab. A e B e successive modificazioni e integrazioni)
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa

Responsabile del procedimento Dott Viola Fini
Referenti Noemi Mazzoni
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto.
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi.

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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto.
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi.

Allegato Scarica il file doc

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata o inviata con fotocopia non autenticata del documento d'identità.

Da produrre a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici

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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata o inviata con fotocopia non autenticata del documento d'identità.

Da produrre a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici