Autorizzazione raccolta funghi

Ultima modifica 14 agosto 2024
Oggetto della prestazione

Rilascio Autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

LE REGOLE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
SUNTO DELLA NORMATIVA

1. Nel territorio regionale toscano la raccolta dei funghi è consentita previa autorizzazione e nel rispetto delle limitazioni di cui alla L.R. 16/99 così come modificata con L.R.58/2010. L'autorizzazione è rilasciata a coloro che hanno compiuto i 14 anni.
La raccolta nel territorio del Comune di residenza con il limite di quantità di 3 Kg. giornalieri. Tale limite è elevato a 6 Kg. per i residenti nei territori classificati montani.
I residenti in Toscna devono versare € 13,00 per un'autorizzazione valida sei mesi oppure €25 per un anno, tali importi sono ridotti alla metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L.991*/1952.
La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

I non residenti in Toscana devono pagare €15,00 per un giorno, €40 per sette giorni consecutivi oppure €100,00 per un anno.La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura "Raccolta funghi". Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

I limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 Kg a testa, salvo il caso di un unico esemplare o in un solo cespo di funghi cresciuti, i limiti giornalieri di cui sopra possono essere superati.
   Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, è vietata la raccolta, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
      - 4 cm. per il gruppo Boletus
      - 2 cm. per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosum (prugnolo)
      E' vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso (con le lamelle non visibili e non esposte all'aria) ed è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori funginei di qualsiasi specie.
    La raccolta dei funghi è vietata:
      a) nelle riserve naturali integrali;
      b) nella aree specificatamente individuate e tabellate, ricadenti in parchi nazionali, regionali, riserve naturali ed oasi di protezione;
      c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico;
      d) dal 1 aprile al 31 agosto, previa attuazione di idonea tabellazione, nelle zone di ripopolamento e cattura di selvaggina ed aziende faunistico-venatorie;
      e) nei giardini e terreni di pertinenza adiacenti ad abitazioni (salvo ai proprietari o possessori). La pertinenza, se non adiacente, è stabilita in massimi 100 metri;
      f) nelle aree a verde pubblico, nelle aree industriali, nelle aree a discarica ancorchè dismesse, per una distanza di 20 metri dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi del "nuovo codice della strada" con eccezione delle strade vicinali;
      g) in altri casi e situazioni, per periodi definiti e continuativi, che può stabilire la Giunta Regionale per la salvaguardia dell'ambiente o per pubblica sicurezza.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Possono fare richiesta coloro che hanno compiuto 14 anni di età.

Modalità di richiesta

Il versamento costituisce denuncia attività e quindi autorizzazione, lo stesso deve essere effettuato sul C.C.P. n. 6750946 intestato a: Amministrazione Regionale, specificando la causale del versamento : "Raccolta funghi"

Documentazione da presentare

Nessuna

Eventuali note per l'utente

Il territorio del Comune di Sambuca Pistoiese interamente è classificato montano ed inserito nell'ambito territoriale della Comunità Montana Appennino Pistoiese.

Gli agenti addetti alla vigilanza effettueranno controlli sulle caratteristiche e sulle quantità dei prodotti raccolti, richiederanno l'esibizione di un documento d'identità personale e, se necessaria, la ricevuta dell'apposito versamento costituente autorizzazione alla raccolta. Altri accertamenti, in applicazione nelle norme di Legge riassunte nella presente scheda, potranno essere effettuati successivamente dalle Autorità competenti. Per le sanzioni vedi artt. 23, 24 e 25 della Legge Regionale n. 16 del 22.03.1999.
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URP della Regione Toscana  Numero Verde 800860070

Leggi e norme di riferimento

Legge Regionale 22.3.1999 n.16 e n.58/2010

ultimo aggiornamento AGOSTO 2024

Referenti Noemi Mazzoni - Bertacci Lucia
Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola Fini