Permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari
Oggetto della prestazione |
Il Permesso di Soggiorno è un documento che legittima il cittadino straniero, non appartenente a paesi dell'Unione Europea, a dimorare nel territorio italiano. |
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Email: immig.quest.pt@pecps.poliziadistato.it
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Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Per ottenere il Permesso di Soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti:
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Modalità di richiesta |
Tempi, Rinnovi, Rifiuto o Revoca La richiesta di primo rilascio, rinnovo , conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere trasmessa tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit postale per permesso di soggiorno (busta gialla) che è a disposizione presso gli stessi uffici postali La ricevuta dell’assicurata postale certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza e permette allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad esempio potrà lavorare e richiedere il ricongiungimento familiare. Al momento della spedizione del kit postale, il cittadino straniero che ha presentato istanza di permesso di soggiorno riceve già la comunicazione della data e dell’ora del giorno dell’appuntamento in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per effettuare i rilievi fotodattiloscopici. In sede di convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell’istanza e, se la sua condizione giuridica è mutata rispetto a quella in cui ha presentato l’istanza, dovrà produrre altresì tutta la documentazione aggiornata che certifica il suo nuovo status. Il rifiuto del permesso di soggiorno viene disposto dalla Questura se, al momento del rinnovo del permesso o del primo rilascio, mancano uno o più requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia. “In base a quanto disciplinato dall’art. 5, comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, la domanda di permesso di soggiorno presentata dallo straniero può essere rifiutata nel caso in cui vengano a mancare i requisiti necessari per il rilascio o il rinnovo dello stesso e, qualora ci fossero, ma venissero a mancare in un secondo momento, il permesso di soggiorno può essere revocato, qualunque sia la sua tipologia.” Inoltre, quando lo straniero non soddisfa le condizioni richieste per il soggiorno in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea, il rifiuto o la revoca del permesso possono avvenire sulla base di convenzioni o accordi internazionali che siano esecutivi in Italia, a meno che non ci siano gravi motivi o motivi umanitari. In sintesi i casi possono essere i seguenti:
La revoca del permesso di soggiorno presuppone il caso di un permesso formalmente valido, ma che si basa su una differente valutazione del motivo che ha portato al rilascio del permesso. Ad esempio i permessi ottenuti mediante falsificazione dei documenti, o di false generalità, o la presenza di sentenze passate in giudicato che prevedono come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti relativi ai mezzi di sussistenza perché si perde il lavoro, non è prevista la revoca. La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22 Testo unico Immigrazione) In questo caso, alla sua scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo di un anno massimo, previa iscrizione nelle liste di collocamento da parte del cittadino straniero (permesso attesa occupazione). I motivi per i quali la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno possono comportare un diniego del permesso di soggiorno sono diverse. Ad esempio la mancata presentazione dello straniero alla convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di appartenenza, oppure la mancata integrazione della documentazione richiesta dalla Questura, sono tutti elementi che possono portare al diniego del rilascio del permesso di soggiorno in Italia.
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Eventuali note per l'utente |
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare: Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste. Reclami, ricorsi e opposizioni |
Leggi e norme di riferimento |
-Legge 6 Marzo 1998 n. 40
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Referenti | Dott.ssa Viola Fini |
Allegato | Scarica il file allegato articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero |
Allegato | Scarica il file allegato articolo 5-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero |
Allegato | Scarica il file allegato direttiva datata 20 febbraio 2007 |
Allegato | Scarica il file allegato Circolare n. 1050/M(8)Gab del 8 agosto 2006 |