Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Ultima modifica 10 agosto 2024
Oggetto della prestazione

Documento a tempo indeterminato che legittima il cittadino straniero, non appartenente a paesi dell'Unione Europea, a dimorare nel territorio italiano.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti il lungo periodo, per sé e per i familiari previsti dalla normativa sulla ricongiunzione familiare (art. 29, T.U. sull’Immigrazione), va richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova.


Per ulteriori informazioni, i cittadini residenti a Sambuca possono rivolersi:
presso il Comune
■ Ufficio Anagrafe - Palazzo Comune: P.zza S. Pertini 1 - 51020 Taviano (PT)
Tel. 0573 893716 - Fax 0573 893737
Orario: luendì, mercoledì e esabnato ore 9-12.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia Carta di soggiorno) può essere richiesto trascorsi 5 anni di soggiorno regolare in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (eccetto i soggiorni per studio, protezione temporanea e umanitaria, richiesta asilo e asilo) e non si siano verificate assenza dal territorio dello stato italiano per un periodo superiore ai 10 mesi complessivi nel quinquennio o 6 mesi consecutivi. Ai fini del calcolo dei 5 anni non si computano i periodi trascorsi in Italia per brevi periodi (meno di 90 giorni) o quelli trascorsi godendo di uno status giuridico particolare (personale diplomatico).

 

Non possono chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che:

  1.       soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  2.       soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richiesto questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;
  3.       soggiornano per asilo e hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
  4.       sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  5.       i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazioneli di carattere universale.

Modalità di richiesta e Documentazione da presentare

 

 

La richiesta deve essere presentata alla Questura competente tramite il kit postale allegando: fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro relativi all’anno precedente – che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale – certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso. Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche dal coniuge e dai figli minorenni. In questo caso il titolare del diritto al soggiorno deve dimostrare anche di avere un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che richiede il permesso CE e possedere un alloggio idoneo (dimostrabile con il certificato di idoneità alloggiativa o igienico sanitaria).

ll'atto della richiesta, da presentare alla Questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

  •       le proprie generalità complete;
  •       il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei 5 anni precedenti;
  •       il luogo di residenza;
  •       le fonti di reddito, derivanti dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare.
  • L'interessato é tenuto a fare richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
    Alla domanda deve essere corredata da:

    •       Copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana in corso di validità, da cui risulti la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita del richiedente;
    •       Copia della dichiarazione dei redditi o del mod. CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativo all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
    •       Certificato de casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
    •       Fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari.


    La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge, dei figli minori e, se a carico, dei figli maggiorenni e dei genitori. In tal caso deve essere prodotta la documentazione comprovante:

    •       Il reddito dovrà essere rapportato alla composizione del nucleo familiare; nel caso di due o più figli di età inferiore ai 14 anni il reddito minimo non dovrà essere inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
    •       Si dovrà esibire la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. (La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e autenticata dall'autorità consolare italiana);
    •       La disponibilità d un alloggio adeguato (art. 29, 3° comma lett. "a" del D.Lgs 286/98), comprovata da attestazione dell'ufficio comunale competente circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

     

Eventuali note per l'utente

Tempi, Rinnovi, Validità
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti per lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
 
Rifiuto e Revoca
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,  limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

l permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  •       se è stato acquisito fraudolentemente;
  •       in caso di espulsione;
  •       quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  •       in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
  •       in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea o in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

DIRITTI:
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

  •       fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
  •       svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
  •       usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  •       partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.


Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

  •       esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
  •       frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  •       soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.


Allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno, ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
 
Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro i provvedimenti di rifiuto o revoca è ammesso ricorso al T.A.R.
 
Aggiornata a agosto 2024

Leggi e norme di riferimento

- Legge 6 Marzo 1998 n. 40
- D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394
- D.Lgs. 8 Gennaio 2007 n. 3

Responsabile del procedimento  Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia