Ricongiungimento familiare

Ultima modifica 10 agosto 2024
Oggetto della prestazione

Il ricongiungimento familiare è il diritto del cittadino/a straniero a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.

 

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

 

 

 

Il ricongiungimento familiare deve essere richiesto allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. Per informazioni e appuntamenti rivolgersi esclusivamente a immigrazione.pref_pistoia@interno.it
Orari di ricevimento: Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 11 alle ore 13 previo appuntamento da richiedere via e-mail

http://www.prefettura.it/pistoia/contenuti/Sportello_unico_immigrazione-7667682.htm


I cittadini stranieri dimoranti nel territorio del Comune di Sambuca Pistoiese dovranno rivolgersi allo Sportello Unico per l'Immigrazione ubicato in Pistoia in Via S. Pertini 
Per ulteriori informazioni, i cittadini residenti a Sambuca possono rivolersi:
■ Ufficio Anagrafe - Palazzo Comune: P.zza S. Pertini 1 - 51020 Taviano (PT)
Tel. 0573 893716 - Fax 0573 893737

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

 

Viene rilasciato agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
  • genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza;
  • è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento di presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

Modalità di richiesta

 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente dall'interessato, previo appuntamento, contattando il seguente indirizzo email  immigrazione.pref_pistoia@interno.it
Orari di ricevimento: Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 11 alle ore 13 previo appuntamento da richiedere via e-mail

 

 

Modalità e tempi di erogazione del servizio

 

 

L'ufficio ricevente, fatti i dovuti accertamenti, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

Documentazione da presentare

 

La domanda deve essere corredata, in duplice copia, dai seguenti documenti:

  1. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma1, del D. Lgs. 286/1998);
  2. documentazione attestante la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale che per l'anno l'anno 2007 è di €. 5.061,68 se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (art. 29, comma3, lettera b) del D. Lgs. 286/1998);
  3. documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (art. 29, comma3, lettera a), del D. Lgs. 286/1998). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti ovvero, il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla azienda unità sanitaria competente per territorio; Si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge Regione Toscana n. 96 del 20.12.1996, i parametri abitativi sono i seguenti:
    1. 45 mq. aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio per nuclei di 1 o 2 persone;
    2. 65 mq. aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio per nuclei di 3 persone;
    3. 95 mq. aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio per nuclei di 4 persone ed oltre;
  4. documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; (*)
  5. documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute (art. 29, comma1, lettere b-bis e c), del D. Lgs. 286/1998) rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare; (*)
  6. documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico (art. 29, comma1, lettere b-bis e c), del D. Lgs. 286/1998), prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali; (*)

Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

  1. di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli  alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei due genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
  2. di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

(*) La documentazione deve essere tradotta in italiano dagli uffici Consolari del Paese di provenienza. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui ai numeri 4, 5 e 6, salvo che gli accordi internazionali vigenti per  l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. Lo straniero rifugiato che richiede il ricongiungimento familiare non deve produrre la documentazione di cui ai numeri 2 e 3.

Alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve inoltre essere allegata, oltre alla prescritta documentazione, anche quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana.

Eventuali note per l'utente

 

Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro il diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare  e contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
 
Aggiornata al agosto 2024

 

Leggi e norme di riferimento
  • D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e integrazioni
  •  D. Lgs. 8 Gennaio 2007 n. 5
  • artt.28 e 29 D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni;
  • art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. n.5/07; D.L. 13/2017
Referenti Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia
Allegato Scarica il file allegato

Domanda di ricongiungimento familiare