Cittadini stranieri e autocertificazione

Ultima modifica 10 agosto 2024
Oggetto della prestazione

L'autocertificazione è una dichiarazione resa dall'interessato in sostituzione delle certificazioni, attestante fatti, stati e qualità personali che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani.
L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Presentando l'autocertificazione in sostituzione ai certificati il cui uso comporta l'assolvimento dell'imposta di bollo, detta imposta viene meno cosiché il cittadino risparmia tempo e denaro.

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
I cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, possono avvalersi dell'autocertificazione con le stesse modalità dei cittadini italiani  (Vedi scheda autocertificazione) con possibilità di autocertificare anche la loro situazione penale nel Paese di origine.

CITTADINI EXTRA-COMUNITARI
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
PRECISAZIONI: Al fine dell'adozione di provvedimenti in favore di cittadini extracomunitari residenti in Italia, resta ferma la necessità della esibizione del relativo permesso di soggiorno in corso di validità. L'esibizione del permesso di soggiorno recante, oltre ai dati anagrafici del titolare, la fotografia dello stesso ed il timbro a secco dell'autorità che lo ha rilasciato equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione di documento di identità personale. Il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, in quanto documento attestante il regolare permanere sul Territorio dello Stato, rappresenta un fatto autocertificabile con dichiarazione sostitutiva; tuttavia, nei casi in cui è prescritto l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno, lo stesso dovrà essere presentato in originale.

Modalità di richiesta

L'autocerticazione può essere presentata a tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni a tutti gli uffici di gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi acconsentono

L'autocertificazione si rende in carta libera, non comporta l'autentica della firma e può essere presentata personalmente all'ufficio che la richiede, inviata per posta, fax, tramite posta elettronica o terze persone.
 
A chi non si può presentare e cosa non si può autocertificare                  
Gli uffici e/o aziende private (Agenzie viaggi, banche, agenzie per il recupero crediti, ecc.) non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Eventuali note per l'utente

L'esibizione di un documento d'identità valido in virtù dei dati che contiene, (cognome, nome, data e luogo di nascita, ecc.) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
La legge prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l'acquisizione della fotocopia non autenticata del documento.

Per i procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza, potranno essere autocertificati da parte di cittadini stranieri anche non comunitari i seguenti documenti:
- residenza, stato di famiglia, casellario giudiziale, situazione reddituale economica.
 
Aggiornata a agosto 2024

Leggi e norme di riferimento

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa

Referenti Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia