Cittadinanza italiana

Ultima modifica 18 marzo 2025
Oggetto della prestazione

Si acquisisce automaticamente per:

NASCITA 
E' cittadino italiano per nascita:
a) Il figlio di padre o di madre italiani;(c.d. iure sanguinis) II possesso della cittadinanza italiana per nascita (iure sanguinis) si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita. E’ quindi cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. Dunque, anche il discendente di cittadino italiano nato all’estero è cittadino italiano, purché né lui né i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.

b) Chi è nato nel territorio della Repubblica da entrambi i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato di loro appartenenza;
Precisato ancora, che è considerato cittadino Italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza

FILIAZIONE E RICONOSCIMENTO DI PATERNITA' O MATERNITA'
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme di Legge.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione d'efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Tali disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

ADOZIONE
Acquisisce la cittadinanza lo straniero minore di età adottato da cittadino italiano.
Se interviene la revoca per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana, mentre se la revoca interviene dopo il compimento del 18° anno di età, questi, se in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti, potrà rinunciare alla cittadinanza italiana entro 1 anno dalla revoca.
 
Si acquisisce a domanda per:

BENEFICIO DI LEGGE
Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione.


NATURALIZZAZIONE
Con decreto del Capo dello Stato può essere concessa la cittadinanza italiana:
1) Allo straniero, residente legalmente in italia da almeno 3 anni, che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta sia stato cittadino italiano per nascita, semprechè non si presenti la circostanza indicata al punto 3 dell'acquisto per beneficio di Legge;
2) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
3) Allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato;
4) allo straniero cittadino di uno stato membro della Comunità Europea, residente legalmente in Italia da almeno 4 anni e all'apolide o allo straniero extracomunitario, residenti legalmente in Italia rispettivamente da almeno 5 o 10 anni;
5) Allo straniero che abbia reso all'Italia notevoli servigi oppure quando ricorrano interessi eccezionali dello Stato

NATURALIZZAZIONE A SEGUITO DI MATRIMONIO
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONNAZIONALI DELL'ISTRIA, DI FIUME, E DELLA DALMAZIA E AI LORO DISCENDENTI
Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato Italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 28/11/1947, n. 1430, ratificato dalla L. 25/11/1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10/11/1975 reso esecutivo dalla Legge 14/03/1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e dall'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
(*vedi documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza)
 
Si perde per:

RINUNCIA
- da parte dell'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, semprechè detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- da parte del cittadino italiano, qualora risiedao stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

MODALITA' AUTOMATICA
- per arruolamento volontario nell'esercito di uno stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o volto un incarico pubblico o acquistato la cittadinanza di quello stato;
- in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purchè questi detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.

Si riacquisisce:

A DOMANDA
- se presta effettivo servizio militare di leva o equiparato, per tutta la durata prevista, in Italia o accetta un impiego statale italiano, anche all'estero, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e dichiara di volerla riacquistare, nel primo caso preventivamente;
- se dichiara di volerla riacquistare e, entro 1 anno da tale dichiarazione, stabilisce la residenza in Italia se non vi ha già provveduto in precedenza;
- se l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego o la carica alle dipendenze dello Stato o Ente estero ovvero il servizio militare dello Stato estero semprechè, in entrambi i casi, abbia stabilito da almeno 2 anni la propria residenza in Italia, provi di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare e dichiari espressamente di volerla riacquistare.

AUTOMATICAMENTE
- dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

BENEFICIO DI LEGGE
Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione. Rivolgersi allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile

l richiedente la cittadinanza italiana residente in Italia accede tramite il proprio SPID o CIE sul portale informatico dedicato alla procedura al seguente indirizzo:

PORTALE SERVIZI

I richiedenti residenti all'estero accedono al medesimo indirizzo inserendo le proprie credenziali personali di accesso.

Il modello telematico di domanda deve essere compilato allegando i seguenti documenti:

  • documento di riconoscimento;
  • atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
  • ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto.
  • estremi della marca da bollo telematica .

Il possesso di un indirizzo pec, da indicare nell'apposito campo, rende più rapida e sicura la comunicazione con gli Uffici di cittadinanza e riduce sensibilmente i tempi per la definizione del procedimento.

Le comunicazioni, le trasmissioni di documenti e le richieste di informazione successive alla presentazione della domanda andranno rivolte agli Uffici di cittadinanza esclusivamente in modalità informatica, tramite la casella di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB. Istanze o documenti che dovessero pervenire in forme e modalità diverse dalle sopra indicate non saranno presi in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76.
Per maggiori informazioni sull'argomento rivolgersi presso l'Ufficio di Stato Civile.

Leggi e norme di riferimento
Referenti

Ufficio Stato Civile: Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia

- Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- Lunedì: dalle ore 14:00 alle ore 17:00
- Il secondo sabato del mese: dalle ore 9:00 alle ore 12:00                

Il giuramento della cittadinanza italiana ed il relativo atto competono al Sindaco nella sua veste di Ufficiale dello Stato Civile. Il relativo procedimento è istruito a cura del responsabile dell'ufficio di Stato Civile .

Responsabile del procedimento Segreatrio Comunale Dott.ssa Viola Fini