Carta di soggiorno

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è il documento che dal 2018 ha sostituito la carta di soggiorno, ma viene ancora comunemente chiamato carta di soggiorno. Si tratta di un titolo senza scadenza, a tempo illimitato e che offre dei vantaggi aggiuntivi rispetto al classico permesso di soggiorno ordinario. Le importanti differenze tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno ordinario sono infatti le seguenti:

 

  • Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è illimitato, a tempo indeterminato, permanente, non ha alcuna scadenza a differenza del permesso di soggiorno ordinario che va rinnovato;
  • È valido come documento di identità;
  • Ti permette di accedere a delle prestazioni assistenziali a cui non avresti diritto col solo permesso di soggiorno ordinario, per esempio all’assegno sociale, a quello di invalidità oppure all’indennità di maternità;
  • Ti permette di partecipare ai concorsi pubblici;
  • Ti protegge da eventuali espulsioni. Se possiedi la carta di soggiorno possono espellerti dall’Italia solo per gravi motivi.
Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti il lungo periodo, per sé e per i familiari previsti dalla normativa sulla ricongiunzione familiare (art. 29, T.U. sull’Immigrazione), va richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova.

I cittadini extra-comunitari residenti a Sambuca Pistoiese potranno rivolgersi  presso la
Questura di Pistoia - Via Macallè n. 23
Tel. 0573970547

Per ulteriori informazioni, i cittadini residenti a Sambuca possono rivolersi:
presso il Comune
■ Ufficio Anagrafe - Palazzo Comune: P.zza S. Pertini 1 - 51020 Taviano (PT)
Tel. 0573 893716 - Fax 0573 893737
       

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) devi possedere questi requisiti:

  • Almeno 5 anni di soggiorno regolare in Italia, dunque devi già possedere il permesso di soggiorno ordinario da almeno 5 anni;
  • Devi avere un reddito minimo non minore all’importo del’assegno sociale annuo, fissato a euro 5.824,91 per il 2017 (ogni anno il sito INPS pubblica l’importo esatto);
  • Buona conoscenza dell’italiano.

Se possiedi i suddetti requisiti (ossia permesso da almeno 5 anni e reddito minimo), puoi chiedere la carta di soggiorno anche per un tuo familiare tra i seguenti:

  • Coniuge;
  • Figlio minorenne a tuo carico;
  • Figlio maggiorenne a tuo carico poiché a causa di impedimenti permanenti non può provvedere alle sue esigenze;
  • Genitori a tuo carico e che non hanno alcun sostegno nel loro Paese.

Se richiedi la carta di soggiorno per un tuo familiare devi dimostrare di possedere un alloggio idoneo e dotato di tutti i requisiti previsti dall’ASL della tua zona.

Non possono chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che:

  1.       soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  2.       soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richiesto questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;
  3.       soggiornano per asilo e hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
  4.       sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  5.       i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazioneli di carattere universale.
Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata su apposito modello predisposto dal Ministero dell'Interno.

Documentazione da presentare
  1. Marca da bollo da 16 euro;
  2. Fotocopia del passaporto (bastano soltanto le facciate con i tuoi dati anagrafici);
  3. Fotocopia del permesso di soggiorno;
  4. Fotocopia del certificato fiscale;
  5. Fotocopia del certificato di residenza e dello stato di famiglia (le puoi chiedere in Comune);
  6. 4 fototessere.

Il giorno della consegna, oltre alle fotocopie devi portare tutti i documenti anche in originale, per esibirli all’addetto.

Il costo è di 16 euro + i costi delle fotocopie + quello delle fototessere. In tutto circa 30 euro quindi.

Eventuali note per l'utente

Tempi, Rinnovi, Validità
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti per lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
 
Rifiuto e Revoca
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,  limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

l permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  •       se è stato acquisito fraudolentemente;
  •       in caso di espulsione;
  •       quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  •       in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
  •       in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea o in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

DIRITTI:
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

  •       fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
  •       svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
  •       usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  •       partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.


Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

  •       esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
  •       frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  •       soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.


Allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno, ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
 
Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro i provvedimenti di rifiuto o revoca è ammesso ricorso al T.A.R.
 
Aggiornata al GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

- Legge 6 Marzo 1998 n. 40
- D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394
- D.Lgs. 8 Gennaio 2007 n. 3

Responsabile del procedimento Noemi Mazzoni