Certificato di nascita con foto
Oggetto della prestazione |
Documento personale di riconoscimento per i minori di anni 15. Può essere richiesto per uso espatrio da 0 a 15 anni o come documento di riconoscimento per guida ciclomotore da 14 a 15 anni. |
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Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Possono fare richiesta i genitori (o tutore) per i figli che non hanno compiuto i 15 anni.
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Modalità di richiesta |
La richiesta è fatta da un genitore (o tutore), in qualunque momento ed in forma verbale, presentandosi congiuntamente al figlio minore. |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
Rilascio immediato, fatti salvi particolari casi. |
Documentazione da presentare |
Il genitore richiedente deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento e deve presentare una foto recente, formato tessera, del figlio minore ed eventuale vecchio documento d'identità precedentemente posseduto dal figlio medesimo. In mancanza, a causa di furto o smarrimento del vecchio documento, eventuale denuncia rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza. |
Contributi a carico dell'utente |
€ 0,26 per diritti di segreteria. |
Eventuali note per l'utente |
VALIDITA' La validità è di 5 anni dalla data del rilascio. E' da ritenersi documento non più valido al compimento dei 15 anni.NOTE Il rilascio del documento PER GUIDA CICLOMOTORE non richiede altre formalità oltre a quanto sopra indicato. RICHIESTA DEL DOCUMENTO PER ESPATRIO: ORARIO QUESTURA DI PISTOIA: PAESI IN CUI E' CONSENTITO ESPATRIARE CON IL CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTO Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco-Principato, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. ATTENZIONE: Il certificato per i minori degli anni 15 vidimato per l'espatrio, non è riconosciuto documento valido per l'ingresso in Norvegia e in Finlandia. RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati. Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Aggiornata al 1 giugno 2005 |
Leggi e norme di riferimento |
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 |
Responsabile del procedimento | Aldo Bianchi |
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