Disciplina delle Locazioni turistiche
Descrizione
Sono locazioni turistiche le locazioni di immobili concessi per brevi o lunghi periodi volte a soddisfare esigenze abitative transitorie per finalità turistiche, senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Ai fini della pubblicizzazione dell'attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast, Residence ecc.).
L’attività di locazione turistica può essere esercitata direttamente oppure indirettamente tramite intermediari quali agenzie immobiliari e property manager.
L’attività può essere svolta in forma non imprenditoriale o in forma imprenditoriale.
Nella definizione di “locazione a finalità turistica in forma non imprenditoriale”, come disciplinata dalla legge regionale n. 61/2024, rientrano:
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la locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni) effettuata da persona fisica che offre in locazione non più di due appartamenti nella propria disponibilità, ovunque ubicati nel territorio nazionale;
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la locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni) effettuata da persona fisica o ente non esercente impresa, a prescindere dal numero di appartamenti offerti in locazione.
In base all’art. 64 della L.R.T. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica.
Requisiti degli immobili
Ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R.T. 61/2024, gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 7 del D.L. 145/2023, tutte le unità immobiliari oggetto di locazione turistica devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano
Forma IMPRENDITORIALE
Competenza del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 8 del D.L. 145/2023 è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio, nonchè ad altri adempimenti.
Si rimanda per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della relativa pratica al sito del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/locazioni-turistiche/
Forma NON IMPRENDITORIALE
Competenza del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma NON imprenditoriale è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio, nonchè ad altri adempimenti.
Si rimanda per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della relativa pratica al sito del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/locazioni-turistiche-non-imprenditoriale/.
Normativa
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” – Art. 13-ter
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – Art. 109 come interpretato dal:
- DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.” – Art. 19-bis
- Legge n. 178/2020 art.1, comma 595
Altre informazioni utili