Disciplina delle Locazioni turistiche

Ultima modifica 19 agosto 2026

Descrizione

Sono locazioni turistiche le locazioni di immobili concessi per brevi o lunghi periodi volte a soddisfare esigenze abitative transitorie per finalità turistiche, senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Ai fini della pubblicizzazione dell'attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast, Residence ecc.).

L’attività di locazione turistica può essere esercitata direttamente oppure indirettamente tramite intermediari quali agenzie immobiliari e property manager.

L’attività può essere svolta in forma non imprenditoriale o in forma imprenditoriale. 

Nella definizione di “locazione a finalità turistica in forma non imprenditoriale”, come disciplinata dalla legge regionale n. 61/2024, rientrano:

  • la locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni) effettuata da persona fisica che offre in locazione non più di due appartamenti nella propria disponibilità, ovunque ubicati nel territorio nazionale;

  • la locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni) effettuata da persona fisica o ente non esercente impresa, a prescindere dal numero di appartamenti offerti in locazione.

In base all’art. 64 della L.R.T. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica.

Requisiti degli immobili

Ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R.T. 61/2024, gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

  1. i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 7 del D.L. 145/2023, tutte le unità immobiliari oggetto di locazione turistica devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano

Forma IMPRENDITORIALE

Competenza del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 8 del D.L. 145/2023 è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio, nonchè ad altri adempimenti.

Si rimanda per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della relativa pratica al sito del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/locazioni-turistiche/

Forma NON IMPRENDITORIALE

Competenza del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma NON imprenditoriale è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio, nonchè ad altri adempimenti.

Si rimanda per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della relativa pratica al sito del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/locazioni-turistiche-non-imprenditoriale/.

Normativa

Altre informazioni utili