Divorzio

Ultima modifica 18 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Modalità e tempi di erogazione del servizio in Comune

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento, muniti del proprio documento di identità in corso di validità.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•    iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
•    trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
oppure
•    residenza di uno dei coniugi.

Eventuali note per l'utente
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
 
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a::
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.

ultimo aggiornamento gennaio 2024

Leggi e norme di riferimento
Referenti  Noemi Mazzoni
Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola Fini