Permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Il Permesso di Soggiorno è un documento che legittima il cittadino straniero, non appartenente a paesi dell'Unione Europea, a dimorare nel territorio italiano.
Viene rilasciato a tutti gli extra-comunitari entrati regolarmente nel territorio italiano, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, con valido passaporto o documento equipollente riportante il visto d'ingresso.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

I cittadini extra-comunitari residenti a Sambuca Pistoiese potranno rivolgersi presso la
Questura di Pistoia - Via Pertini 150                                                                                                                     

Orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30                                                      Email: immig.quest.pt@pecps.poliziadistato.it

Per ulteriori informazioni, i cittadini residenti a Sambuca possono rivolgersi:

■ Ufficio Anagrafe - P.zza S. Pertini 1 - 51020 Taviano (PT)
Tel. 0573 893716 - Fax 0573 893737
Orario lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

 

 

Per ottenere il Permesso di Soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti:

  1. Possesso di un visto d’ingresso;
  2. Ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione)
  3. Presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione)
Modalità di richiesta

 

 

Tempi, Rinnovi, Rifiuto o Revoca

La richiesta di primo rilascio, rinnovo , conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere trasmessa tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit postale per permesso di soggiorno (busta gialla) che è a disposizione presso gli stessi uffici postali  La ricevuta dell’assicurata postale certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza e permette allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad esempio potrà lavorare e richiedere il ricongiungimento familiare. Al momento della spedizione del kit postale, il cittadino straniero che ha presentato istanza di permesso di soggiorno riceve già la comunicazione della data e dell’ora del giorno dell’appuntamento in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per effettuare i rilievi fotodattiloscopici. In sede di convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell’istanza e, se la sua condizione giuridica è mutata rispetto a quella in cui ha presentato l’istanza, dovrà produrre altresì tutta la documentazione aggiornata che certifica il suo nuovo status.

Il rifiuto del permesso di soggiorno viene disposto dalla Questura se, al momento del rinnovo del permesso o del primo rilascio, mancano uno o più requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

“In base a quanto disciplinato dall’art. 5, comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, la domanda di permesso di soggiorno presentata dallo straniero può essere rifiutata nel caso in cui vengano a mancare i requisiti necessari per il rilascio o il rinnovo dello stesso e, qualora ci fossero, ma venissero a mancare in un secondo momento, il permesso di soggiorno può essere revocato, qualunque sia la sua tipologia.”

Inoltre, quando lo straniero non soddisfa le condizioni richieste per il soggiorno in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea, il rifiuto o la revoca del permesso possono avvenire sulla base di convenzioni o accordi internazionali che siano esecutivi in Italia, a meno che non ci siano gravi motivi o motivi umanitari.

In sintesi i casi possono essere i seguenti:

  • mancato possesso dei requisiti;
  • se il richiedente si è trattenuto fuori dall’Italia per oltre la metà della durata del soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
  • se il richiedente rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nel territorio Italiano o uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  • nel caso di permesso per motivi di famiglia, il permesso di soggiorno viene revocato se è accertato che l’adozione o il matrimonio hanno avuto luogo allo scopo di eludere le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

La revoca del permesso di soggiorno presuppone il caso di un permesso formalmente valido, ma che si basa su una differente valutazione del motivo che ha portato al rilascio del permesso.

Ad esempio i permessi ottenuti mediante falsificazione dei documenti, o di false generalità, o la presenza di sentenze passate in giudicato che prevedono come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno.

Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti relativi ai mezzi di sussistenza perché si perde il lavoro, non è prevista la revoca.

La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22 Testo unico Immigrazione)

In questo caso, alla sua scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo di un anno massimo, previa iscrizione nelle liste di collocamento da parte del cittadino straniero (permesso attesa occupazione).

I motivi per i quali la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno possono comportare un diniego del permesso di soggiorno sono diverse.

Ad esempio la mancata presentazione dello straniero alla convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di appartenenza, oppure la mancata integrazione della documentazione richiesta dalla Questura, sono tutti elementi che possono portare al diniego del rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

 

 

Eventuali note per l'utente

 

 

 

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare:
   a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
   b) nove mesi, per lavoro stagionale;
   c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
   d) due anni, per  lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
   e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri altri previsti dal Testo unico Immigrazione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro i provvedimenti è ammesso ricorso al T.A.R. o al Pretore territorialmente competente.
 
Aggiornata a GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

 

-Legge 6 Marzo 1998 n. 40
- D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni
- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394
- Circolare Ministero dell'Interno n. 1050/M(8)Gab del 8 agosto 2006
- D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5                                                                                                                                      - Legge n41 del 2017

 

Referenti Dott.ssa Viola Fini
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articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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articolo 5-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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direttiva datata 20 febbraio 2007

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Circolare n. 1050/M(8)Gab del 8 agosto 2006