Regime patrimoniale dei beni

Ultima modifica 18 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Regime legale dei beni che i futuri sposi concordano all'atto del matrimonio o successivamente davanti a un notaio.

Approfondimento
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni a meno che i futuri coniugi, con dichiarazione verbale resa all'Ufficiale dello Stato Civile, se trattasi di matrimonio civile, o al Parroco o altro Ministro di Culto, se trattasi di matrimonio concordatario, non optino per la separazione.
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto il regime della separazione dei beni, possono successivamente farlo con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, che provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

COMUNIONE DEI BENI
Costituiscono oggetto della comunione dei beni:
- Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- I proventi derivanti dall'attività lavorativa separata di ciascun coniuge;
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (se trattasi di aziende gestite da ambedue i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi prima delle nozze, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi dell'azienda);
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi.

BENI PERSONALI
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- I beni acquistati con il ricavato della vendita di un bene personale (es. computer acquistato con la vendita di una pelliccia).

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
La comunione si scioglie: per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per fallimento di uno dei coniugi

SEPARAZIONE DEI BENI
Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, oltre a quelli di sua proprietà prima dello stesso.
In regime di separazione dei beni ciascun coniuge può disporre autonomamente del proprio patrimonio, gli spettano il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

FONDO PATRIMONIALE
Ciascuno o ambedue i coniugi per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili o mobili, iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto fra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età. In caso diverso, il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

NOTA:
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la patria potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato dal Tribunale o dalla Corte d'Appello.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime della separazione dei beni può essere richiesta nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo.

Eventuali note per l'utente

Aggiornata al gennaio 2024

Leggi e norme di riferimento

- Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni
- Legge 19 Maggio 1975 n. 151 - Riforma del diritto di famiglia -
- Codice Civile
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile

Referenti Mazzoni Noemi
Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola Fini