Ricongiungimento familiare

Ultima modifica 18 marzo 2025
Oggetto della prestazione

Il ricongiungimento familiare è il diritto del cittadino/a straniero a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.

 

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Il ricongiungimento familiare deve essere richiesto allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

http://www.prefettura.it/pistoia/contenuti/Sportello_unico_immigrazione-7667682.htm

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

  1. lavoro subordinato;
  2. lavoro autonomo;
  3. asilo politico
  4. studio;
  5. motivi religiosi;
  6. motivi di famiglia.


Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
  • genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza;
  • è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento di presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

COSA BISOGNA AVERE PER POTER RICONGIUNGERE UN FAMILIARE ?

 

1)  UN ALLOGGIO

Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti.

Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa , cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell'alloggio e che l'abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari.

 

2)  UN REDDITO  

Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. " (VEDI TABELLA SOTTO)

Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente documentato.

Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, si rimanda all'art.29 bis del D.Lg.vo 286/98.

Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l'alloggio.

REDDITO PER RICONGIUNGIMENTO Reddito Annuo    
 1 familiare 9.813,76
 2 familiari 13.085,02
 3 familiari 16.356,27
 4 familiari 19.627,27
5 familiari                                             22.898,78

 

Modalità di richiesta

I documenti da presentare ( https://prefetture-coll.dippp.interno.it/it/prefetture/pistoia/ricongiungimento-familiare-documentazione-presentare-dal-17-agosto-2017 ) devono essere scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) ( https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 ), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.

Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF.

L'operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio email all'utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.

Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le disposizioni di cui all' art. 29 bis del T.U.

La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; il richiedente, infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà consegnata subito la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

 

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata

Ottenuto il Visto d'Ingresso, i familiari ricongiunti, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia , devono chiedere un appuntamento attraverso gli Sportelli CISI per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura.

Eventuali note per l'utente

Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro il diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare  e contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
 

Leggi e norme di riferimento

artt.28 e 29 D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni; 

art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. n.5/07; D.L. n. 13/17
Referenti

Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia

Responsabile: Segretario Comunale Dott.ssa Viola fini