Rilascio tesserino venatorio

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Il tesserino venatorio è un'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia, è rilasciato dal Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio nazionale.

L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla Legge.
Nei 12 mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno 3 anni.
Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale di cui alla presente scheda. Lo stesso è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta.
Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.

TESSERINO VENATORIO DIGITALE TOSCACCIA

Il tesserino digitale rappresenta una grande innovazione nella gestione e conoscenza da parte della Regione, in tempo reale, dell'entità dei prelievi su ciascuna specie. La Regione Toscana è la prima in Italia ad aver applicato questa nuova possibilità.

La App TosCaccia (scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android, iOS e Harmony) se utilizzata, sostituisce il Tesserino Venatorio Regionale cartaceo, per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L'utilizzo della app, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

L'utilizzo di TosCaccia non è comunque obbligatorio.

Per ogni altra informazione e specifica si rimanda al sito web dedicato: http://supporto.toscaccia.it/supporto

http://supporto.toscaccia.it/

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Per il rilascio del tesserino venatorio occorre:

  1. Essere residenti nel Comune di Sambuca Pistoiese .
  2. Aver compiuto il 18° anno di età;
  3. Essere in possesso del porto d'armi per uso caccia in regola con le tasse di concessione governativa e regionale;
  4. Aver contratto la polizza assicurativa per responsabilità civile per uso caccia.
Modalità di richiesta

Richiesta verbale presso l'ufficio addetto

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Per coloro che hanno effettuato il pagamento dell'iscrizione all'A.T.C. sugli appositi bollettini prestampati dalla Regione nei termini previsti dalla normativa regionale,  il rilascio è immediato;

Ai cacciatori che, a causa del ritardato pagamento dell'iscrizione all'A.T.C., non sia pervenuto il tesserino venatorio, il Comune ne consegnerà uno in bianco compilato nella sola parte anagrafica (nel caso in cui nella passata stagione non sia stata esercitata l'attività venatoria, sarà richiesta alla Regione Toscana la riattivazione del codice cacciatore). Sarà cura del cacciatore recarsi presso l'A.T.C. per la compilazione e convalida della parte venatoria del tesserino. Si precisa che il Comune è abilitato a confermare l'iscrizione all'A.T.C. sul tesserino venatorio ai cacciatori che, pur avendo effettuato il versamento entro il 15 maggio sugli appositi bollettini prestampati dalla Regione, non hanno il tesserino precompilato.
Il Comune può inoltre procedere, su presentazione della ricevuta attestante il pagamento della quota d'iscrizione all'A.T.C., alla conferma sul tesserino venatorio dell'ATC  di residenza venatoria purché coincidente con la residenza anagrafica (per il Comune di Sambuca P.se ATC 16).

Per i cacciatori toscani autorizzati ad esercitare la caccia in A.T.C. non toscane, il Comune annoterà sul tesserino, su richiesta dell'interessato e dietro esibizione di avvenuto versamento della quota, la sigla dell'A.T.C. dove è stato autorizzato.

Per coloro che abbiano ottenuto il porto d'armi per la prima volta, occorre attendere la nuova attribuzione del codice cacciatore da parte della Regione. La richiesta è inoltrata direttamente dal Comune utilizzando gli appositi modelli A (segnalazione errori o variazione di residenza), B (attribuzione codice), C (riattivazione codice) D (conferme iscrizione ATC).

Documentazione da presentare

All'atto del ritiro del tesserino venatorio è necessario presentarsi muniti di:


1) Licenza di porto di fucile per uso caccia in regola con le tasse di concessione governativa e regionale
2) Assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
3) Ricevuta di avvenuta consegna del tesserino venatorio dell'anno precedente;
4) Allegato alla licenza di caccia (modello di colore giallo).

In caso di smarrimento, furto, deterioramento dei documenti di cui ai punti 3 e 4 è necessaria denuncia in originale rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza

N.B. I documenti di cui ai punti 3 e 4 non sono richiesti per i nuovi titolari di porto d'armi.

Contributi a carico dell'utente

Il rilascio del tesserino non comporta alcuna spesa.

Si ricordano gli importi attualmente in vigore che i cacciatori dovranno annualmente versare per l'esercizio della caccia e che sono condizione per il rilascio del tesserino venatorio:

Tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa, da effettuarsi sul Conto Corrente 8003 intestato all'ufficio del registro - tasse concessioni governative - Roma: €. 173,16

Tassa di concessione regionale all'abilitazione all'esercizio venatorio da effettuarsi sul Conto Corrente 109504 intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale - Firenze pari a euro 23,00

Tassa di concessione regionale per licenza di appostamento fisso: €. 56,00


NOTA: Il versamento della Tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia ed ha validità di 1 anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Eventuali note per l'utente

Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
 
Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Aggiornata al GENNAIO 2024

- Legge 11/02/1992, n. 157 - norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio
- L.R. 12/01/1994, n. 3 - recepimento della legge nazionale 11/02/1992 n. 157
- L.R. 29/7/1999, n. 43 - disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
- L.R. 10/06/2002, n. 20 - calendario venatorio e modifiche alla L.R. 12/01/1994, n. 3

Referenti Mazzoni Noemi
Responsabile del procedimento Dott. Viola FIni
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modello A: segnalazione errori o variazione di residenza

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modello B: attribuzione codice

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modello C: riattivazione codice

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modello D: conferma iscrizione ATC

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L.R. 10/06/2002, n. 20 - calendario venatorio