Avviso ai proprietari di fondi e terreni privati confinanti con strade
Per garantire la pubblica incolumità e la massima sicurezza della circolazione
sulle strade comunali e vicinali SI RICORDA AI PROPRIETARI DI FONDI E
TERRENI PRIVATI confinanti con le stesse, come previsto all’art.29 del Codice
della Strada, l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il
confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilità.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie
e dimensione, IL PROPRIETARIO DI ESSI È TENUTO A RIMUOVERLI NEL PIÙ
BREVE TEMPO POSSIBILE.
Chiunque viola le disposizioni dell’art.29 del CdS è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, alla violazione
delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.
QUALSIASI DANNO A TERZI CHE DOVESSE VERIFICARSI A SEGUITO DEL
MANCATO ADEMPIMENTO È A CARICO DEL PROPRIETARIO PRIVATO
INADEMPIENTE.