Commercio e Manifestazioni
Comunicazione ai sensi art. 18 T.U.L.P.S. - Riunione straordinaria di persone
Ai sensi del R.D. 18-6-1931 n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146, ad ogni riunione straordinaria di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ obbligatoria la presentazione di una comunicazione almeno 3 giorni prima al Questore:
ART. 18 del T.U.L.PS.
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103,00 (Lire 200.000) a €. 413,00 (Lire 800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola .
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206,00 (Lire 400.000) a euro 413,00 (Lire 800.000) . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Si precisa che la C.Cost. con Sentenza 31 mrazo - 8 aprile 1958 n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89) ha sancito che l’art. 18 non è applicabile relativamente ai “luoghi aperti al pubblico” in riferimento all’art. 17 della Cost.
Si riporta un passo giurisprudenziale sull’art. 18 TULPS per comprenderne la ratio:
L'obbligo di dare alle autorità preavviso delle riunioni in luogo pubblico - di cui all'art. 17 Costituzione - non implica una preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, ma impone ai promotori di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima e questi ha il potere di vietarla per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, o di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica (arg. dal combinato disposto degli artt. 17 ult. comma della Costituzione e 18 comma quarto Testo Unico Legge P.S.). Dunque è il potere di veto quello che la legge attribuisce al Questore e nell'esercitarlo gli è imposto di indicare i "comprovati motivi", cioè dare rigorosa ragione, con corretta e coerente motivazione dell'atto amministrativo che tale divieto contiene, proprio perché esso determina la compressione (possono essere prescritte modalità di tempo e di luogo) o addirittura il sacrificio del diritto costituzionalmente riconosciuto (la riunione può essere vietata).
COME SI COMUNICA
La persona interessata deve presentare o spedire la comunicazione alla Questura di Pistoia e per conoscenza alla locale Stazione Carabinieri, compilando l’apposito modulo disponibile presso il Sito Ufficiale della QUESTURA DI PISTOIA e scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune, SCARICA COMUNICAZIONE
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE
- eventuale programma dell'evento
- copia del documento di identità valido del richiedente
DOVE SI PRESENTA
Questura di Pistoia
Via Sandro Pertini, 150 - 51100 Pistoia (PT)
Telefono: 0573 - 350590
PEC: urp.quest.pt@pecps.poliziadistato.it
Stazione Carabinieri di Sambuca Pistoiese
Località Pavana, 38 – 51020 Sambuca Pistoiese (PT)
Telefono: 0573 - 892015