Manifestazioni di pubblico spettacolo
Le manifestazioni di pubblico spettacolo possono essere svolte in locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all'aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.
I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS, esclusa solo nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996, nella quale, comunque, è richiesto il deposito dei seguenti documenti:
- Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite;
- Dichiarazione di certificazione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
- Approntamento di idonei mezzi antincendio.
Solo nell'ipotesi suddetta l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo può essere "autorizzata" ex art. 68 e 69 TULPS senza una preventiva verifica di agibilità ex art. 80 TULPS; in tutti gli altri casi è necessario un collaudo per il controllo sulle esigenze di sicurezza.
La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 311/2001.
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all'interno di un locale o luogo, può essere "autorizzata" in modo definitivo oppure temporaneo.
È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all'esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.
Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" per la realizzazione dell'evento.
Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.
Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un'autorizzazione, a seconda dei casi.
È sufficiente la SCIA in caso di:
- Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento del biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00;
- Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00, in questo caso la SCIA verrà trasmessa al Presidente della Commissione di Vigilanza L.P.S. per la valutazione delle eventuali attività di vigilanza.
È invece necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
- Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza inferiore alle 200 persone, ma che superi le ore 24.00;
- Luoghi o locali con capienza superiore alle 200 persone.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
Requisiti oggettivi:
- Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l'attività;
- Destinazione d'uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
- Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).
Enti e/o associazioni non aventi fini di lucro che vogliono organizzare sagre, feste o manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, politico, religioso, sociale, sportivo, gastronomico nel Comune di Sambuca Pistoiese devono avviare una serie di procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, somministrazione alimenti, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente ecc.
Gli stessi adempimenti sono richiesti anche se gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune.
Le pratiche invece, che sono devono essere presentate da Imprese o Società per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'insediamento (interventi sui fabbricati e sugli impianti necessari per l'attività) e l'esercizio (autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni alla PA prima di iniziare l'esercizio dell'attività) di attività produttive e di prestazione di servizi; l'imprenditore si deve rivolgersi al SUAP dell'Unione di Comuni Montani Appennino P.se, clicca sul seguente link: SUAP Detto Sportello si occupa di ricevere in un unico momento tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività coordinando poi l'attività di tutti gli altri enti.
Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva - Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione (vedi "Modulistica").
Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi sezione Modulistica) devono, invece, essere inviate al Comune di Sambuca Pistoiese.
Documenti da presentare
Per attività di pubblico spettacolo definitiva:
- Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio di locale di pubblico spettacolo;
- Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure richiesta di esame progetto alla Commissione di Vigilanza e asseverazione tecnica;
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
- Programma dettagliato dell'evento;
- Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
- Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
- Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.
Per attività temporanee di pubblico spettacolo:
- Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di domanda per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati;
- Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
- Programma dettagliato dell'evento;
- Autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica rilasciata dal Comune o dichiarazione di disponibilità dell'area privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell'area;
- Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
- Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
- Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.
Inoltre:
In caso di SCIA:
- Planimetria in scala adeguata, corredata di piano di emergenza;
- Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
- Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
- Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici;
- Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.
- Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica), oppure richiesta di convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure verbale di verifica di agibilità;
- Planimetria in scala adeguata corredata di piano di emergenza;
- Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
- Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
- Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
- Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Costi e modalità di pagamento
Pagamento dei diritti di segreteria per l'avvio della pratica e per le successive integrazioni, con attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria, vedi Tariffario,
Marca da bollo pari all'importo vigente, da apporre sulla domanda di autorizazione, escluso SCIA.Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull'atto di autorizzazione al momento della consegna.
Tempi e iter della pratica
La SCIA completa di ogni allegato ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 45 o 30 giorni prima dell'inizio dell'attività - vedi art. 6 Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. - Link
A chi rivolgersi
- Telefono 0573 - 893716
- Posta elettronica: urbanistica@comune.sambuca.pt.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
- Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco COPIA Tel. 0573/893781
- Responsabile adozione atto finale Arch. Francesco COPIA: Tel. 0573/893781
- Responsabile Titolare del Potere Sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento: Segretario Comunale - Tel. 0573/893716 segretario@comune.sambuca.pt.it
Normativa di riferimento:
- TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
- D. Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS";
- L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- D. P. R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";
- Regolamento comunale delle attività rumorose, approvato con D.C.C. 32 del 15/10/2008;
- Regolamento per il procedimento amministrativo, per il diritto di accesso e di informazione e per la tutela della riservatezza dei dati personali, approvato con D.C.C. 76 del 17/11/1997;
- Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2019
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Allegati e documenti
- Circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017 - Misure di sicurezza (security) e (safety) per pubbliche manifestazioni
- Circolare del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2017 - Manifestazioni pubbliche - Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di "safety"
- Circolare Prefettura di Pistoia del 30 agosto 2017 - Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni
- Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche - Direttiva
- Circolare Prefettura di Pistoia del 27 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche - Direttiva
Modulistica
- SCIA per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo fino a 200 persone ed entro le ore 24.00 - Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento del biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00 - (Art. 68 e 69 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- SCIA per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo fino a 200 persone - Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, fino a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00, in questo caso la SCIA verrà trasmessa al Presidente della Commissione di Vigilanza L.P.S. per la valutazione delle eventuali attività di vigilanza - (Art. 68 e 69 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Domanda di autorizzazione per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone - (articoli 68 e/o 80 del T.U.L.P.S.) DA PRESENTARE ALMENO 45 o 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO vedi art. 6 Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. - Link
- Comunicazione di attività rumorosa temporanea in deroga di durata inferiore a tre giorni - Nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili
- Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea - Nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili