Oggetto della prestazione |
Attestazione di autenticità di una firma.
Attenzione: 1) L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici non è più formalmente richiesta ed è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3 del DPR 445/2000, e cioè:
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
2) Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 1) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. L’autenticazione è redatta dal pubblico ufficiale di seguito alla sottoscrizione e si attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
3) Negli altri casi (espressioni di volontà, contratti, ecc..) l'autenticazione non può essere fatta presso il Comune.
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Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
L'autentica di firma può essere richiesta qualsiasi persona maggiore di età capace di intendere e volere. Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per chi non sa o non può firmare, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni (al riguardo, si specifica che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo). Per impedimenti temporanei di salute, la firma deve essere apposta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
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Contributi a carico dell'utente |
A secondo dell'uso della stessa, possono essere richiesti €. 0,26 o €. 0,52 per diritti di segreteria e €. 16,00 per imposta di bollo. Detta imposta deve essere assolta applicando apposita marca da acquistare dall'utente.
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Eventuali note per l'utente |
Validità Le firme apposte su atti, dichiarazioni, istanze, ecc. hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Note 1) Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 2) Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31 del D.P.R. n. 445/2000 3) Agli atti e documenti formati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4) Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture. 5) Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Per legalizzazione della firma si intende l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa. Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento
Aggiornata ad GENNAIO 2024
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