Autentica atti di vendita

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SU ATTI E DICHIARAZIONI DI VENDITA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

L’art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n.  223 immediatamente esecutivo, prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 (titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego”.


L’autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), per gli atti di accettazione di eredità e per quelli di rettifica autenticati con le nuove modalità.

La norma non prevede gli atti di cancellazione d’ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere autenticati solo dal notaio.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell’atto di autentica.

Il funzionario che esegue l’autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l’autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l’indicazione dell’ufficio comunale.

L’atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l’autentica notarile.

Qualora l’atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall’acquirente ed entrambe devono essere autenticate.

Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.

Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.

Modalità di richiesta

Verbale

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Rilascio immediato

Documentazione da presentare

L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento.

Contributi a carico dell'utente

L’art. 7 precisa che l’autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l’autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicheranno soltanto l’imposta di bollo ( € 16,00) da acquistare estrnamente al Comune ed il diritto di segreteria (0,52).

Leggi e norme di riferimento

- Articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
- Circolare n. 11898 del 06/07/2006 (ACI - Direzione Centrale Servizi Delegati)
- Circolare Prot. div6 16090/08/08/01 del 10/07/2006 emessa da: Ministero delle
  Infrastrutture e Trasporti
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Tab. A e B e successive modificazioni e integrazioni)
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa

Responsabile del procedimento Dott Viola Fini
Referenti Mazzoni Noemi