Autentica atti di vendita
Oggetto della prestazione |
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SU ATTI E DICHIARAZIONI DI VENDITA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI L’art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 immediatamente esecutivo, prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 (titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego”.
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA. |
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell’atto di autentica. |
Modalità di richiesta |
Verbale |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
Rilascio immediato |
Documentazione da presentare |
L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento. |
Contributi a carico dell'utente |
L’art. 7 precisa che l’autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l’autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicheranno soltanto l’imposta di bollo ( € 16,00) da acquistare estrnamente al Comune ed il diritto di segreteria (0,52). |
Leggi e norme di riferimento |
- Articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 |
Responsabile del procedimento | Dott Viola Fini |
Referenti | Mazzoni Noemi |