Oggetto della prestazione |
Dall'8 settembre 2005 la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica é costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento.
Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare.
Il versamento va effettuato su conto corrente postale n° 26730507 intestato a “Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l’esercizio della pesca”.
Per esercitare il diritto di pesca il titolare dovrà esibire ad eventuali richieste degli agenti la ricevuta di versamento insieme a un documento di identità valido.
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Contributi a carico dell'utente |
Sono previsti due tipi di licenza che autorizzano la pesca dilettantistica: 1) di durata annuale al costo di € 35,00 (licenza di tipo B) 2) di durata quindicinale al costo di € 10,00 (licenza di tipo C) Entrambi autorizzano la pesca con canna semplice, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia.
Un terzo tipo di licenza (tipo D), valevole per una giornata al costo di € 1,00 è riservato a chi, iscritto a gare o manifestazioni sportive, non sia in possesso di licenza. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a redigere un elenco recante i dati anagrafici degli interessati, mantenendolo a disposizione degli agenti. Gli organizzatori sono tenuti inoltre ad effettuare il versamento anche cumulativo, entro cinque giorni e a darne notizia alla polizia provinciale. L'elenco, le ricevute dei versamenti e della comunicazione alla polizia provinciale vengono conservati a termini di legge nelle sedi dei soggetti organizzatori della manifestazione.
Un quarto tipo di licenza (tipo A), di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica di tipo B e viene rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente.
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Eventuali note per l'utente |
Divieti L'ordinanza N. 1.836/2007 (Provincia di Pistoia) dispone:
- La pesca a Salmonidi - comunque esercitata - é vietata in tutti i corsi d'acqua della Provincia da un'ora prima della levata del sole del 8 ottobre 2007 ad un'ora prima della levata del sole del 24 febbraio 2008.
- Nello stesso periodo di tempo la pesca di tutte le specie ittiche é vietata nei seguenti corsi d'acqua e loro affluenti:
- Torrente Agna, dalle sorgenti fino alla località Ponte alle Trecche in Comune di Montale. - Torrente Lima, dalle sorgenti fino al confine di Provincia. - Torrente Limentra di Sambuca, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Reno ad eccezione delle acque di confine con la Regione Emilia Romagna per le quali il divieto vige fino ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di marzo 2008. - Torrente Limentra di Treppio, dalle sorgenti fino al confine di Provincia. - Torrente Limentrella, dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Limentra ad eccezione delle acque di confine con la Regione Emilia Romagna per le quali il divieto vige fino ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di marzo 2008. - Torrente Limestre, dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Lima. - Torrente Maresca, dalle sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Reno. - Torrente Ombrone, dalle sorgenti fino al Ponte di Piteccio in Comune di Pistoia. - Torrente Orsigna, dalle sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Reno ad eccezione delle acque di confine con la Regione Emilia Romagna per le quali il divieto vige fino ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di marzo 2008. - Torrente Pescia di Pescia, dalle sorgenti fino alla località Pietrabuona in Comune di Pescia. - Rio Strobbio, dalle sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Reno. - Torrente Verdiana, dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Lima. - Fiume Reno, dalle sorgenti fino alla località Setteponti. - Rio delle Pozze, dalle sorgenti fino al confine di Provincia. - Torrente Motte, dalle sorgenti fino al confine di Provincia.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Aggiornata al AGOSTO 2024
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