Oggetto della prestazione |
Rilascio Autorizzazioni per la ricerca e la raccolta di tartufi.
LE REGOLE PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI SUNTO DELLA NORMATIVA
Nel territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione. Il tesserino autorizzatorio viene rilasciato dal Comune di residenza previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo, a coloro che hanno compiuto i 14 anni e superato apposito esame di idoneità dinanzi ad una commissione nominata dalla Provincia di appartenenza. L'esame di idoneità, solitamente preceduto da corsi preparatori, verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonchè nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura. Sono esenti dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della Legge 50/1995, pubblicata sul BURT n.29/bis del 18.04.1995.
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia. 2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. 3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo. 4. E' in ogni caso vietato: a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno; b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario; c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (agli effetti delle norme di cui si tratta, i pascoli sono da ritenersi terreni non coltivati) fatta eccezione per le zone a raccolta riservata.
Il tesserino ha validità di 5 anni sull'intero territorio nazionale, su richiesta dell'interessato può essere rinnovato.
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Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Possono fare richiesta i residenti con almeno 14 anni di età che hanno conseguito l'idoneità per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi superando apposito esame.
Non è altresì necessario il possesso del tesserino per coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
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Modalità di richiesta |
Autorizzazione alla raccolta dei Tartufi nel territorio della Regione Toscana.
In Toscana la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 11 aprile 1995 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del riordino delle funzioni provinciali, l'abilitazione all'attività di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi e le relative sanzioni sono passate alla Regione Toscana. Con Delibera di Giunta n. 873 del 2021, la Regione Toscana ha dettato disposizioni per il funzionamento delle commissioni di esami, le modalità di effettuazione degli esami, le materie di esame, i termini e le modalità per la presentazione della domanda d'esame, l'inammissibilità delle domande d'esame, le sedi di esame, l'esito dell'esame, l'attestato di idoneità (tutte contenute nell'allegato 1 della Delibera).
Per la presentazione della domanda occorre utilizzare il modulo di iscrizione esame tartufi. La domanda, corredata di marca da bollo da 16 euro, può essere presentata con le seguenti modalità:
- trasmissione tramite interfaccia web Apaci, registrandosi al seguente indirizzo: http://regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta". Per accedere ad Apaci è necessario avere uno dei seguenti sistemi di identità digitale: Spid, Cns e Cie.
- trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it solo da caselle PEC. Nel campo oggetto della procedura telematica deve essere specificato: "Esame di idoneità raccolta tartufi - Settore Forestazione. Agroambiente".
- Raccomandata A/R, inviando il modulo compilato in ogni sua parte, con gli allegati richiesti, a: Direzione agricoltura e sviluppo rurale
Settore Forestazione. Agroambiente via di Novoli, 26 - 50127 - Firenze
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Modalità e tempi di erogazione del servizio |
Di norma, constatata la completezza e regolarità delle documentazione, il tesserino autorizzatorio viene rilasciato contestualmente alla richiesta.
Il tesserino ha validità di 5 anni sull'intero territorio nazionale, su richiesta dell'interessato può essere rinnovato.
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Contributi a carico dell'utente |
Per ogni anno di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di €. 92,96 da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta sul C/C n. 18805507, intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale, riportando la causale Tassa per l'esercizio ricerca e raccolta tartufi oppure è possibile effettuare il versamento tramite la piattaforma della Regione toscana per i pagamenti Iris, accessibile tramite servizi open toscana Tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il pagamento della tassa per l'esercizio alla ricerca e alla raccolta del tartufo non è dovuto per l'anno solare, in caso di non esercizio.
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Eventuali note per l'utente |
Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni gli agenti dipendenti dagli Enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Al fine di recar minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici di produzione della fauna selvatica.
Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Aggiornata al agosto 2024
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Leggi e norme di riferimento |
- Legge Regionale 11.4.1995 n.50
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Referenti |
Bertacci Lucia- Mazzoni Noemi |
Responsabile del procedimento |
Dott.ssa Fini Viola |
Allegato |
Scarica il file allegato
Legge Regionale 11.4.1995 n.50
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