Visti d'ingresso per cittadini extracomunitari

Ultima modifica 10 agosto 2024
Oggetto della prestazione VISTI D'NGRESSO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
 
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Vengono rilasciati a tutti gli extra-comunitari in possesso di passaporto valido o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente.

Modalità di richiesta

La domanda di visto deve essere presentata all’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato italiano del vostro luogo di stabile residenza. Collegandovi al sito “Il visto per l’Italia” potete trovare i recapiti della sede in cui dovete presentare la richiesta di visto. Basta selezionare il Paese dove risiedete e cliccare sul tasto “Conferma”.

Per ulteriori informazioni visitate anche la pagina Competenza al rilascio del visto.

Qui trovate l’elenco delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero

Visitate il sito “Il visto per l’Italia” Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare. Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. Vi consigliamo di rivolgervi direttamente all’Ufficio visti competente.to.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 60 giorni. (art. 23 del codice visti ).

Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).

Per maggiori informazioni visitate la pagina Termini rilascio visti

Eventuali note per l'utente

In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali:

  • La durata è il periodo effettivo di soggiorno massimo consentito;
  • La validità è il tempo all’interno del quale il visto può essere fruito.

La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il visto scade l’ultimo giorno indicato dalla validità ed entro tale data lo straniero deve lasciare lo spazio Schengen, altrimenti il suo soggiorno diventa irregolare.

Ad esempio, se un visto Schengen ha una durata di 30 giorni e una validità di 90 giorni da oggi significa che posso utilizzarlo in qualsiasi momento dei prossimi tre mesi per entrare nello spazio Schengen per un massimo di 30 giorni.

Per maggiori informazioni visitate la sezione Ingresso e soggiorno per l’Italia

I visti, sia quelli per breve soggiorno che quelli per lungo soggiorno, possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi.
Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen. È prevista la possibilità di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni ma solo con riferimento al visto Schengen uniforme e solo in casi eccezionali.
Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art. 24, comma 2 del Codice dei visti.

 
Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro i provvedimenti è ammesso ricorso al T.A.R. o al Pretore territorialmente competente
 
Aggiornata al GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

- Legge 6 Marzo 1998 n. 40
- D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286
- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394
- D.M. 12 Luglio 2000
- Legge 30 Luglio 2002 n. 189

Referenti MAZZONI NOEMI- Bertacci Lucia