Oggetto della prestazione |
Iscrizione di stranieri nel registro della popolazione residente del Comune di Sambuca Pistoiese.
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Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Per la richiesta di residenza occorre essere in possesso di valido passaporto e regolare permesso di soggiorno.
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Modalità di richiesta |
Occorre presentare: Passaporto, permesso di soggiorno e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare. In caso di richiesta di residenza di un nucleo familiare occorre presentare anche i certificati, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità, attestanti i rapporti di parentela.
Attenzione: Gli stranieri debbono comunicare al Questore territorialmente competente, le variazioni del proprio domicilio abituale, entro i 15 giorni successivi. Gli stessi, iscritti in anagrafe, hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del Permesso di Soggiorno.
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Modalità e tempi di erogazione del servizio |
L'Ufficiale d'Anagrafe, ricevuta la richiesta e dopo i dovuti accertamenti: - se il richiedente proviene da altro Comune italiano trasmette entro 20 giorni al Comune medesimo il relativo modello per la cancellazione. Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, potrà predisporre gli opportuni accertamenti per appurare l'effettiva emigrazione e, nel caso in cui lo stesso non sia in grado di ottemperare la richiesta nel termine dei 20 giorni, comunicherà al Comune richiedente le ragioni e la data entro la quale provvederà agli adempimenti richiesti. L'Ufficiale d'anagrafe effettuerà la registrazione entro 3 giorni dalla data di ricezione della confermata cancellazione. La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza avranno la stessa decorrenza che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza. - se il richiedente proviene da paese estero, l'iscrizione nel registro della popolazione residente, verrà effettuata entro 3 giorni dai dovuti accertamenti.
L'Ufficiale di anagrafe comunicherà le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alla Questura competente per territorio entro i successivi 15 giorni.
Tutte le pratiche relative al trasferimento di residenza, compreso i cambi di indirizzo su patenti e libretti di circolazione dei relativi mezzi intestati, sono esenti da qualsiasi imposta.
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Eventuali note per l'utente |
Patente di Guida: Coloro che sono in possesso di patente di guida conseguita nel Paese d'origine, debbono provvedere alla conversione. Se invece la patente posseduta è già stata convertita od è stata rilasciata da autorità italiana, debbono presentarla per la variazione automatica dell'indirizzo apposto sulla stessa. Stesso vale per la variazione di residenza sulle carte di circolazione degli autoveicoli, motocicli, ciclomotori, ecc..
Adempimenti successivi: L'Ufficiale di Anagrafe, accolta e perfezionata la richiesta, ne darà comunicazione al capo famiglia il quale, dovrà recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune e presentare denuncia ai fini dell'applicazione delle dovute imposte e/o tasse di interesse comunale.
Attenzione: 1) Chiunque cede la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo, per un tempo superiore ad un mese dell'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di effettuare relativa comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore (vedi scheda illustrativa Comunicazione di cessione fabbricato) utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Comune (Modello DOC - PDF) 2) chiunque a qualsiasi titolo da alloggio o ospita uno straniero, anche se parente o affine o lo assume alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso proprietà o godimento di beni immobili, è tenuto a darne comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Comune (Modello DOC - PDF). Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere promosso ricorso al Prefetto.
Aggiornata al agosto 2024
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Leggi e norme di riferimento |
- Legge 24 Dicembre 1954 n. 1228 - D.Lgs 25 Luglio 1998 n. 286 e DPR 31 Agosto 1999 n. 394 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
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Responsabile del procedimento |
Dott. Viola Fini |
Istruttore amministrativo |
Noemi Mazzoni - Bertacci Lucia |
Allegato |
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Comunicazione di cessione fabbricato a favore di un cittadino non appartenente alla Comunità Europea
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Comunicazione di cessione fabbricato a favore di un cittadino non appartenente alla Comunità Europea
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