Acquisizione della cittadinanza italiana

Ultima modifica 10 agosto 2024
Oggetto della prestazione

Si acquisisce automaticamente per:

NASCITA 
E' cittadino italiano per nascita:
a) Il figlio di padre o di madre italiani;(c.d. iure sanguinis) II possesso della cittadinanza italiana per nascita (iure sanguinis) si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita. E’ quindi cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. Dunque, anche il discendente di cittadino italiano nato all’estero è cittadino italiano, purché né lui né i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.

b) Chi è nato nel territorio della Repubblica da entrambi i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato di loro appartenenza;
Precisato ancora, che è considerato cittadino Italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza

FILIAZIONE E RICONOSCIMENTO DI PATERNITA' O MATERNITA'
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme di Legge.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione d'efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Tali disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

ADOZIONE
Acquisisce la cittadinanza lo straniero minore di età adottato da cittadino italiano.
Se interviene la revoca per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana, mentre se la revoca interviene dopo il compimento del 18° anno di età, questi, se in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti, potrà rinunciare alla cittadinanza italiana entro 1 anno dalla revoca.
 
Si acquisisce a domanda per:

BENEFICIO DI LEGGE
Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione.


NATURALIZZAZIONE
Con decreto del Capo dello Stato può essere concessa la cittadinanza italiana:
1) Allo straniero, residente legalmente in italia da almeno 3 anni, che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta sia stato cittadino italiano per nascita, semprechè non si presenti la circostanza indicata al punto 3 dell'acquisto per beneficio di Legge;
2) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
3) Allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato;
4) allo straniero cittadino di uno stato membro della Comunità Europea, residente legalmente in Italia da almeno 4 anni e all'apolide o allo straniero extracomunitario, residenti legalmente in Italia rispettivamente da almeno 5 o 10 anni;
5) Allo straniero che abbia reso all'Italia notevoli servigi oppure quando ricorrano interessi eccezionali dello Stato

NATURALIZZAZIONE A SEGUITO DI MATRIMONIO
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONNAZIONALI DELL'ISTRIA, DI FIUME, E DELLA DALMAZIA E AI LORO DISCENDENTI
Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato Italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 28/11/1947, n. 1430, ratificato dalla L. 25/11/1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10/11/1975 reso esecutivo dalla Legge 14/03/1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e dall'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
(*vedi documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza)
 
Si perde per:

RINUNCIA
- da parte dell'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, semprechè detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- da parte del cittadino italiano, qualora risiedao stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

MODALITA' AUTOMATICA
- per arruolamento volontario nell'esercito di uno stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o volto un incarico pubblico o acquistato la cittadinanza di quello stato;
- in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purchè questi detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.

Si riacquisisce:

A DOMANDA
- se presta effettivo servizio militare di leva o equiparato, per tutta la durata prevista, in Italia o accetta un impiego statale italiano, anche all'estero, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e dichiara di volerla riacquistare, nel primo caso preventivamente;
- se dichiara di volerla riacquistare e, entro 1 anno da tale dichiarazione, stabilisce la residenza in Italia se non vi ha già provveduto in precedenza;
- se l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego o la carica alle dipendenze dello Stato o Ente estero ovvero il servizio militare dello Stato estero semprechè, in entrambi i casi, abbia stabilito da almeno 2 anni la propria residenza in Italia, provi di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare e dichiari espressamente di volerla riacquistare.

AUTOMATICAMENTE
- dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Le istanze per l'acquisto o la concessione della cittadinanza debbono essere presentate presso la prefettura competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Consolare.

Per maggiori informazioni sull'argomento rivolgersi presso l'Ufficio di Stato Civile.

Documentazione da presentare

M = Per acquisizione della Cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a

R = Per l’acquisizione della Cittadinanza italiana per residenza nel territorio della Repubblica

Elenco documenti richiesti:
(i documenti contrassegnati con l’asterisco possono essere autocertificati)    

a) - M R - Istanza in bollo per l’acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato o prelevabile dai link nell'area allegati:


      Modello Ministeriale A (formato Doc - Formato Pdf, vedi allegati)
      Modello Ministeriale B (formato Doc - Formato Pdf, vedi allegati)


b) - M R - Estratto dell’atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
c) - M R - Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo) (*);
d) - M R - Certificato di Stato di famiglia (in bollo) (*);
e) - M R - Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo) (*);
f) - R - Copia autenticata dei modd. 740 o 101 del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale del modello stesso (*);
g) - M R - Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (**).
Qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre, produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell’istituto della certificazione penale;
h) - R - Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;
i) - M R - Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
l) - M - Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo) (***).
m) - R - Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno in data 22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera.
Dovrà essere esibito dall’interessato solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno – Divisione Cittadinanza e non all’atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

(*) Documenti autocertificabili ex art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
(**) Documento autocertificabile solo per i cittadini comunitari.
(***) Documento autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la firma deve essere apposta dinanzi all’addetto che riceve l’istanza).


Verranno poi richiesti d’ufficio, a cura dell’autorità ricevente l’istanza, i seguenti documenti:
a) - M R - Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato;
b) - M R - Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante;
c) - M R - Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato;
d) - M - Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio).

R - * Istanza, da parte dell'interessato, all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'Interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza liana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui ai cui al comma 1 dell'art. 17bis della L. 8 marzo 2006, n. 124. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

   1. I certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
   2. La certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a), attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'art. 17-bis;
   3. La documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

Si precisa, che l’interessato, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati in suo possesso -anche richiesti d’ufficio- ma non ha un onere in tal senso, perché l’amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.

Eventuali note per l'utente

Dichiarazione e Giuramento                                        
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza italiana nonchè la prestazione del giuramento previste dalle norme di Legge in materia, sono rese all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza. Tali dichiarazioni vengono trascritte nei registri di cittadinanza e annotate a margine dell'atto di nascita.

Aggiornata al AGOSTO 2024

Leggi e norme di riferimento
Referenti

Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia

Il giuramento della cittadinanza italiana ed il relativo atto competono al Sindaco nella sua veste di Ufficiale dello Stato Civile. Il relativo procedimento è istruito a cura del responsabile dell'ufficio di Stato Civile .

Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola Fini
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Modello Ministeriale A

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Modello Ministeriale A

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Modello Ministeriale B

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Modello Ministeriale B