Cittadinanza italiana

Ultima modifica 14 ottobre 2025

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea.Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.
La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

Il DL 36/2025 del 27/03/2025, ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per chi nasce all’ESTERO ed in possesso di Altra Cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

1. cittadinanza iure sanguinis (art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912);
2. il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
3. cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
4. cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865) o di donna straniera con cittadino italiano dopo del 27 aprile 1983 (art. 5 legge n. 91/1992);
5. cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.

• Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in ITALIA o all’ESTERO.
• La seconda distinzione, se nato all’ESTERO, abbia o meno ALTRA cittadinanza (art. 3-bis della Legge 91/1992).
• Altra distinzione, se trattasi di MINORE o MAGGIORENNE.
• Ultima distinzione, se gli ascendenti sono o sono stati Cittadini Italiani per NASCITA o per ACQUISTO (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).

Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito esplicato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo gli schemi tra MINORENNI e MAGGIORENNI.

Leggi e norme di riferimento
Referenti

Ufficio Stato Civile: Noemi Mazzoni- Bertacci Lucia

- Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- Lunedì: dalle ore 14:00 alle ore 17:00
- Il secondo sabato del mese: dalle ore 9:00 alle ore 12:00                

Responsabile del procedimento Segreatrio Comunale Dott.ssa Viola Fini
2 Schema Cittadinanza MINORI art 1
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3 Schema Cittadinanza MINORI art 2
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4 Schema Cittadinanza MINORI art 3
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1 Schema Cittadinanza MINORI ALL (1)
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6 Schema Cittadinanza MINORI art 14 (1)
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12 Schema Cittadinanza MAGGIORENNE art a 4 c 1
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11 Schema Cittadinanza MAGGIORENNE art 2
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10 Schema Cittadinanza MAGGIORENNE all
14-10-2025
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