Dichiarazione di nascita

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Registrazione della dichiarazione di nascita con conseguente rilevanza giuridica agli effetti dello Stato Civile.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

La Legge prevede tre possibilità per effettuare la denuncia di nascita; Il dichiarante può presentarsi:

  1.       Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
  2.       Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  3.       Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

I genitori residenti nel Territorio di Sambuca Pistoiese possono presentarsi presso:
- Ufficio Stato Civile - Palazzo Comune: P.zza S. Pertini 1 - 51020 Taviano (PT)
Tel. 0573 893716 - Fax 0573 893737

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

La richiesta può essere resa indistintamente dal padre o dalla madre, o da un loro procuratore speciale, ovvero dal Sanitario che ha assistito la puerpera  o da altra persona presente al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

L'Ufficiale dello Stato Civile, fatti i dovuti accertamenti, redige immediatamente l'atto sottoscrivendolo assieme al dichiarante.

Documentazione da presentare

- Valido documento di riconoscimento di colui che effettua la dichiarazione
- Attestazione dell'avvenuta nascita  rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo, in mancanza autocertificazione
- Codice fiscale di entrambi i genitori

Contributi a carico dell'utente

Nessun contributo

Eventuali note per l'utente

Se un bambino nasce morto o nasce vivo ma muore prima che sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto.

E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume, o al sentimento nazionale o religioso. Si potranno imporre fino a "3" nomi, in tal caso, tutti gli elementi del "prenome" verranno sempre indicati su tutti i certificati, estratti o altri documenti.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello Stato Civile.

 Aggiornata a gennaio 2024

Leggi e norme di riferimento

- D.P.R. del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile

Referenti Mazzoni Noemi
Responsabile del procedimento Dott. Viola fini