Interventi in favore dei toscani all'estero

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Legge Regionale 9 aprile 1999 n. 19 - Interventi a favore dei toscani all'estero - così come modificata con Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 41
 
Finalità delle norme ed oggetto degli interventi

La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:
- mantenere e rafforzare l'identità culturale;
- favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;
- sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;
- promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli Enti Locali e la società civile;
- favorire il raccordo con le attività delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunità all'estero;
- promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in toscana.
 Per il raggiungimento delle finalità di cui al sopra la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.
In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione Europea e le organizzazioni Internazionali.
La Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:
- iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
- interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;
- attività di informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all'estero;
- iniziative svolte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;
- studi e ricerche sulla storia dell'emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Destinatari degli interventi                                                
     
1) I cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a 5 anni consecutivi;
2) le Associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 della presente L. R. e i relativi Coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;
3) le Associazioni dei giovani toscani all'estero di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 19/99 e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell'art. 12 bis della stessa legge regionale;
4) i Comuni, le Province e le Comunità Montane della Toscana;
5) le Associazioni operanti in Toscana da almeno 4 anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività all'estero
 
Esclusioni                                                      
     

I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici per gli interventi di:
- carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;
- per iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi;
- iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza.

Modalità di richiesta

Gli interessati potranno rivolgersi al Comune di appartenenza per l'istruttoria della pratica e/o visitare il sito della Regione Toscana: www.rete.toscana.it/toscanamondo/

Per coloro che intendono stabilire la propria residenza nel Comune di Sambuca Pistoiese, possono rivolgersi:
■ Ufficio Anagrafe

 

Eventuali note per l'utente

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali            
     

La Regione, al fine di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero. Tale indennità è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
- euro 103,29, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
- euro 206,58, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto all'indennità prevista contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.
I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Aggiornata  GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

Legge Regionale 9 aprile 1999 n. 19 - Interventi a favore dei toscani all'estero - così come modificata con Legge regionale 4 agosto 2003, n. 41