Manifestazioni di pubblico spettacolo

Ultima modifica 29 agosto 2026

Le manifestazioni di pubblico spettacolo possono essere svolte in locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.

Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di opere murarie sia di aree all'aperto in cui si svolga un'attività di pubblico spettacolo. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all'aperto dove si presentano al pubblico spettacolo o manifestazioni sportive (come ad esempio le piazze). In definitiva, il termine locale è da intendersi sia nel senso stretto del termine sia nel senso di luogo.

I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS, esclusa solo nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996, nella quale, comunque, è richiesto il deposito dei seguenti documenti:

  • Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite;
  • Dichiarazione di certificazione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
  • Approntamento di idonei mezzi antincendio.

Solo nell'ipotesi suddetta l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo può essere "autorizzata" ex art. 68 e 69 TULPS senza una preventiva verifica di agibilità ex art. 80 TULPS; in tutti gli altri casi è necessario un collaudo per il controllo sulle esigenze di sicurezza.

La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 311/2001.

L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all'interno di un locale o luogo, può essere "autorizzata" in modo definitivo oppure temporaneo.

È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all'esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.

Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" per la realizzazione dell'evento.

Premesso quanto sopra, in base al D.M. 19 Agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, possiamo individuare due grandi classi di locali di pubblico spettacolo: locali di pubblico spettacolo in senso stretto e luoghi all’aperto delimitati, ma non racchiusi da opere murarie, nei quali si svolgano temporaneamente attività di pubblico spettacolo.

Ai suddetti locali di pubblico spettacolo bisogna aggiungere gli impianti sportivi con presenza di pubblico, per i quali bisogna fare riferimento al D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo.

Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.

Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi che non siano racchiusi, neppure parzialmente da opere murarie, come ad esempio piazze e piazzali. In tali luoghi è possibile realizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, cioè delle manifestazioni che non abbiano una durata superiore a 59 giorni.

Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un'autorizzazione, a seconda dei casi.

A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi cinque diversi tipi di procedimenti autorizzativi:

  1. procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso di manifestazione all’aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con pagamento del biglietto, in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00 (nel regime ordinario previsto dall’art. 68 TULPS). Se si superano le 200 persone bisogna ricorrere al procedimento autorizzativo;
  2.  procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso di manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00 (nel regime ordinario previsto dall’art. 68 TULPS). Se si superano le 200 persone bisogna ricorrere al procedimento autorizzativo;
  3. procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso di manifestazione all’aperto svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore alle 2.000 persone fino alle ore 1,00 per manifestazioni della durata di un solo giorno. Di conseguenza se la manifestazione dura più di un giorno è necessario il procedimento autorizzativo;
  4. procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68/80 TULPS, con intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza superiore a 200 persone fino alle ore 24,00 oppure per manifestazioni fino alle 2.000 persone che durino più di un giorno (ai sensi dell'art.7 comma 2 del D.L. 201/2024 "Misure urgenti in materia di cultura" convertito nella L. 16/2025 del 21 Febbraio 2025  che ha istituzionalizzato la SCIA fino alle 2000 persone e fino alle ore 1,00);
  5. procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68 TULPS per spazi senza delimitazione dell’area e senza sedute per lo stazionamento del pubblico nel caso in cui si ricada nell’ipotesi prevista dal Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio).

Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  • Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi:

  • Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l'attività;
  • Destinazione d'uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
  • Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).
Come si ottiene - Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Enti e/o associazioni non aventi fini di lucro che vogliono organizzare sagre, feste o manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, politico, religioso, sociale, sportivo, gastronomico nel Comune di Sambuca Pistoiese devono avviare una serie di procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, somministrazione alimenti, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente ecc.

Gli stessi adempimenti sono richiesti anche se gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune.

Le pratiche invece, che sono devono essere presentate da Imprese o Società per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'insediamento (interventi sui fabbricati e sugli impianti necessari per l'attività) e l'esercizio (autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni alla PA prima di iniziare l'esercizio dell'attività) di attività produttive e di prestazione di servizi; l'imprenditore si deve rivolgersi al SUAP dell'Unione di Comuni Montani Appennino P.se, clicca sul seguente link: SUAP Detto Sportello si occupa di ricevere in un unico momento tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività coordinando poi l'attività di tutti gli altri enti.

Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva - Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione (vedi "Modulistica").

Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi sezione Modulistica) devono, invece, essere inviate al Comune di Sambuca Pistoiese.

Documenti da presentare

Per attività di pubblico spettacolo definitiva:

  • Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio di locale di pubblico spettacolo;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure richiesta di esame progetto alla Commissione di Vigilanza e asseverazione tecnica;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
  • Programma dettagliato dell'evento;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
  • Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Per attività temporanee di pubblico spettacolo:

  • Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di domanda per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato;
  • Programma dettagliato dell'evento;
  • Autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale del  Comune o dichiarazione di disponibilità dell'area privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell'area;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto;
  • Relazione di safety & security redatta da un tecnico abilitato ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno 18 Luglio 2018.

Inoltre:

In caso di SCIA:

  • Planimetria in scala adeguata, corredata di piano di emergenza;
  • Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.
In caso di autorizzazione:
  • Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica), oppure richiesta di convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure verbale di verifica di agibilità;
  • Planimetria in scala adeguata corredata di piano di emergenza;
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
  • Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Costi e modalità di pagamento

Pagamento dei diritti di segreteria per l'avvio della pratica e per le successive integrazioni, con attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria, vedi Tariffario

Marca da bollo pari all'importo vigente, da apporre sulla domanda di autorizazione, escluso SCIA.

Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull'atto di autorizzazione al momento della consegna.

Tempi e iter della pratica

La SCIA completa di ogni allegato ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.

La domanda di autorizzazione va presentata almeno 45 o 30 giorni prima dell'inizio dell'attività - vedi art. 6 Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. - Link

Ulteriori informazioni

Ai sensi dell'art. 18 del R.D. 18-6-1931 n. 773. "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza pubblicato" nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146, ad ogni riunione straordinaria di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ obbligatoria la presentazione di una comunicazione almeno 3 giorni prima al Questore. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103,00 (Lire 200.000) a €. 413,00 (Lire 800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola, vedi link

L'Azienda ASL richiama al rispetto delle "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" (D.G.R.T. n. 149 del 23/02/2015).

Si raccomanda di rispettare quando necessario le misure di eradicazione e sorveglianza, le prescrizioni e le limitazioni di cui alla PSA (Peste suina africana) vedi link

A chi rivolgersi

Normativa di riferimento:

Allegati e documenti

Modulistica

  • SCIA per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo fino a 200 persone ed entro le ore 24.00 -  Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento del biglietto, in cui l'allestimento preveda una delimitazione dell'area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00 - (nel regime ordinario previsto dall'art. 68 del R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Se si superano le 200 persone bisogna ricorerre al procedimento autorizzatorio.
  • SCIA per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo fino a 200 persone ed entro le ore 24,00 - Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, in cui l'allestimento preveda una delimitazione dell'area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00 - (Art. 68 e 69 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Se si superano le 200 persone bisogna ricorerre al procedimento autorizzatorio.
  • SCIA per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo di un solo giorno fino a 2.000 persone ed entro le ore 1,00 - Manifestazione all’aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, in cui l'allestimento preveda una delimitazione dell'area nella quale sia individuabile una capienza non superiore alle 2.000 persone fino alle ore 1,00 per manifestazioni della durata di un solo giorno. Di conseguenza se la manifestazione dura più di un giorni è necessario il procedimento autorizzatorio. 
  • Domanda di autorizzazione per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone oppure fino alle alle 2.000 persone ma con durata superiore ad un giorno   - (articoli 68 e/o 80 del T.U.L.P.S.) con intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso l'allestimento preveda una delimitazione dell'area nella quale sia individuabile una capienza superiore alle 200 persone fino alle ore 24,00 oppure per manifestazioni fino alle 2.000 persone che durino più di un giorno (ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 201/2024 "Misure urgenti in materia di cultura" convertito nella L. n.16 del 21.02.2025 che ha istituzionalizzato la SCIA fino alle 2000 persone e fino alle ore 1,00)  - DA PRESENTARE ALMENO 45 o 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO vedi art. 6 Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. - Link
  • Domanda di autorizzazione per Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo  - Autorizzazione ex art. 68 del TULPS per spazi senza delimitazione dell'area e senza sedute per lo stazionamento del pubblico nel caso in cui si ricada nell'ipotesi prevista dal Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione dello stesso decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio) - DA PRESENTARE ALMENO 45 o 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO vedi art. 6 Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. - Link
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea in deroga di durata inferiore a tre giorni -  Nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili
  • Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea -  Nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili