Pubblicazioni di matrimonio

Ultima modifica 18 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Atto indispensabile per contrarre matrimonio con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

La richiesta per evadere alle Pubblicazioni di Matrimonio va fatta presentandosi con valido documento di riconoscimento, nel Comune di residenza di uno dei futuri sposi, la sede consolare italiana all’estero, se entrambi i futuri sposi sono iscritti A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), o se una persona di cittadinanza italiana iscritta Aire sposa una persona di cittadinanza straniera non residente in Italia; la sede consolare italiana all’estero o il comune di residenza in Italia se uno dei due futuri sposi, entrambi di cittadinanza italiana, risiede all’estero.


Nella richiesta di pubblicazione deve essere dichiarato nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, residenza e libertà di stato e se esiste qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione a norma dell'art. 87 del codice civile.
Se gli sposi hanno già contratto matrimonio o se alcuno di essi si trova nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 del codice civile, l'ufficiale di stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessario per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Possono richiederle entrambi i futuri sposi purché maggiorenni, uno di essi o persona che ne ha avuto dagli stessi speciale incarico.
N.B.: Il matrimonio non è consentito ai minori di anni 16 e per le donne già sposate solo con decorrenza di 300 giorni dalla fine del precedente matrimonio

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Previo appuntamento da fissarsi con l'Ufficiale di Stato Civile, lo stesso, dopo aver acquisito la documentazione necessaria, redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'albo per otto giorni consecutivi.
Trascorsi tre giorni successivi, senza che siano stati presentati reclami, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione e si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Documentazione da presentare

Gli sposi produrranno SOLO i seguenti documenti (gli altri saranno acquisiti d'ufficio):

    * Se il matrimonio sarà contratto con rito religioso, occorre la richiesta di pubblicazioni del Parroco o di altro Ministro di culto,  dinanzi al quale i futuri sposi intendono contrarre matrimonio.
    * Per gli stranieri occorre il nulla-osta al matrimonio (art. 116 c.c.) rilasciato dalle autorità competenti (Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.
    * Per i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario che gli stessi presentino   l'Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.

Contributi a carico dell'utente

L'atto di Pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo €.16.00

Eventuali note per l'utente

Validità
Il certificato di eseguita pubblicazione ha validità di 6 mesi ed è valido per contrarre matrimonio in qualsiasi Comune italiano.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso al Prefetto.

Aggiornata gennaio 2024

Leggi e norme di riferimento

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile

Referenti Noemi Mazzoni
Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola Fini