Richiesta di residenza cittadini Unione Europea

Ultima modifica 19 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

I cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia per un periodo di tempo inferiore a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese.

I cittadini comunitari che intendono stabilirsi in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, non dovranno più chiedere la Carta di Soggiorno, ma basterà l'iscrizione anagrafica per ottenere una attestazione atta a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.

Il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi é riconosciuto per le seguenti tipologie:

  1.           Lavoro subordinato;
  2.           Risorse economiche proprie;
  3.           Studio o formazione professionale
  4.           Familiare appartenente all'Unione europea;
  5.           Familiare non appartenente all'Unione europea.


Ai fini dell'iscrizione anagrafica dovranno presentare solo la documentazione attestante l'attività lavorativa ed il documento valido per l'espatrio.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve dimostrare con idonea documentazione che é in possesso dei seguenti requisiti:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
  4. è familiare, come definito dall'articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere 1), 2) o 3).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere 1), 2) o 3).


Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile  al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  3. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  4. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Modalità di richiesta e Documentazione da presentare

 

La dichiarazione di residenza può essere presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune, previo appuntamento da prendersi al Numero 0573 - 893716

1) Cittadini dell'Unione Europea 

  • originale + fotocopia del contratto di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro che il contratto stesso è ancora in corso alla data di richiesta della residenza, con firma in originale e con allegata la fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro;
  • originale + fotocopia delle due ultime buste paga;

oppure:

  • originale + fotocopia della certificazione di iscrizione Inps o Inail;
  • originale + fotocopia delle due ultime buste paga.

2) Cittadini dell'Unione Europea che non lavorano

Per "familiari" ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30/2007 si intende:

  • il coniuge;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

c) certificazione di frequenza a corsi di studio, per coloro che studiano.

3) Cittadini dell'Unione Europea che raggiungono un familiare (di 1° grado), sempre cittadino dell'Unione Europea e già residente

  • I figli che raggiungono i genitori già residenti devono esibire originale o fotocopia del certificato di nascita, legalizzato e tradotto, con indicata la paternità e la maternità;
  • i genitori che raggiungono i figli già residenti devono esibire originale o fotocopia del certificato di nascita del figlio/a, legalizzato e tradotto, con indicata la paternità e la maternità;
  • il coniuge che raggiunge il consorte già residente deve esibire originale o fotocopia del certificato di matrimonio, legalizzato e tradotto.

In ognuno dei tre casi di parentela di cui sopra occorre produrre, inoltre:

  • l'atto notorio del richiedente con il quale dichiara di essere a carico del familiare già residente;
  • l'atto notorio del familiare già residente con il quale dichiara di avere a carico il familiare richiedente.
Contributi a carico dell'utente

 

Nessuna contribuzione.

All'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, é rilasciata una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (Attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, allegato).

 

Eventuali note per l'utente

Adempimenti successivi:
L'Ufficiale di Anagrafe, accolta e perfezionata la richiesta, ne darà comunicazione al capo famiglia il quale, dovrà recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune e presentare denuncia ai fini dell'applicazione delle dovute imposte e/o tasse di interesse comunale.

Attenzione:
1) Chiunque cede la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo, per un tempo superiore ad un mese dell'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di effettuare relativa comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Comune (vedi scheda illustrativa Comunicazione di cessione fabbricato).
 
Rifiuto e revoca                                          
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno sino a tre mesi e superiore a tre mesi (articoli 6 e 7), è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere promosso ricorso al Prefetto.

Aggiornata al GENNAIO 2024

Leggi e norme di riferimento

- Legge 24 Dicembre 1954 n. 1228
- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.2007)
- Circolare 6 aprile 2007, n. 19

Responsabile del procedimento Dott.Viola Fini
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Circolare 6 aprile 2007, n. 19

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Attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica

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Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea

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Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30

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Certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea