Matrimonio civile

Ultima modifica 18 gennaio 2024
Oggetto della prestazione

Il Matrimonio Civile è un'unione sancita legalmente.
Si celebra a Pubblicazioni avvenute (vedi scheda Pubblicazioni di Matrimonio) nella Casa Comunale di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile che per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in Matrimonio deve cingere la fascia tricolore.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Possono unirsi in Matrimonio tutti i cittadini, italiani e stranieri, che siano in possesso di valido certificato di eseguita pubblicazione, di stato libero e maggiorenni.
I minorenni che hanno compiuto i 16 anni devono ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale dei minori. Il matrimonio non è consentito ai minori di anni 16.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

La data di matrimonio si concorda con l'Ufficiale dello Stato Civile anche all'atto delle pubblicazione. Il matrimonio può essere celebrato trascorsi i tre giorni successivi agli otto giorni di Pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione e, comunque, non oltre 180 giorni.
Se i futuri sposi intendono contrarre matrimonio in altro Comune, devono comunicarlo all'atto delle pubblicazioni per il rilascio della delega.

Visti tutti i documenti, l'Ufficiale dello Stato Civile cinto della sciarpa tricolore, celebra il matrimonio. Chiede agli stessi, alla presenza dei testimoni,  se intendono prendersi come legittimi sposi ed a risposta affermativa ne dichiara l'unione. Dopodiché, sempre alla presenza dei testimoni, legge agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri reciproci, all'indirizzo della vita familiare, alla residenza della famiglia e ai doveri verso i figli.
Al momento del matrimonio viene redatto l'atto che, finita la cerimonia, viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Celebrato il matrimonio, se gli sposi o uno di essi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette nel giorno successivo alla eseguita celebrazione, copia autentica dell'atto di matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi ai fini della trascrizione, da avviso agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio

Documentazione da presentare

Certificato di eseguita pubblicazione (vedi scheda Pubblicazioni di Matrimonio) e validi documenti di riconoscimento.

Il giorno della celebrazione del matrimonio, i futuri sposi si devono presentare  accompagnati da due testimoni (quattro in casi particolari) a loro scelta, anche fra parenti purché maggiori di età, tutti con documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli sposi devono dichiarare quale regime intendono istaurare (comunione o separazione dei beni) e eventuale riconoscimento di figli naturali.

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero
Nota bene
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera nè da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

Documentazione da presentare per cittadini stranieri
1. Passaporto o documento di identità personale
2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità

Contributi a carico dell'utente

Viene richiesto un contributo per l'utilizzo dell'aula consiliare.

Eventuali note per l'utente

Se lo sposo è sordo o sordomuto e sa leggere, l'Ufficiale dello Stato Civile gli presenta il Codice Civile affinché legga gli articoli 143, 144 e 147. Se è sordomuto e sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di voler contrarre matrimonio. Se lo sposo sordo o sordomuto non sa ne leggere ne scrivere, l'Ufficiale dello Stato Civile nomina un interprete e fattogli prestare giuramento, si vale di lui per rivolgere allo sposo le domande, ricevere le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni di legge. L'interprete viene assunto anche nel caso di straniero che non conosce la lingua italiana.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Reclami possono essere presentati per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso al Prefetto.

Aggiornata a gennaio 2024

Leggi e norme di riferimento

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile

Referenti Mazzoni Noemi
Responsabile del procedimento Dott.ssa Viola FIni